Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14735 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 160/47/07, depositata il 10 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 160/47/07, depositata il 10 dicembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di A.P. relativo all’anno 2003; ritenuto che il contribuente non si è costituito;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è concluso dal seguente quesito “dica la Corte se contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello…(il quale ha affermato che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi i casi di particolare e motivata urgenza) la norma di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non prevede la sanzione della nullità o dell’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione”;

ritenuto che l’attività accertativa della guardia di finanza e degli uffici finanziari, avendo natura di attività amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto di ben determinate cautele previste per evitare arbitri e violazioni dei diritti fondamentali del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio (cfr., in tal senso, Cass. n. 7964/99, n. 4273/01) e che il diritto al contraddittorio sorge solo a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento (Cass. n. 17038/02);

ritenuto che l’art. 12, comma 7 sopra citato non contempla la sanzione della nullità per l’inosservanza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del pvc di chiusura delle operazioni, per cui l’omesso rispetto del termine, entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, non si riflette, escludendola, sulla legittimità formale dell’avviso di accertamento, potendo le eventuali osservazioni e richieste – che il contribuente aveva la facoltà, e non l’obbligo, di formulare prima della notifica dell’accertamento – essere avanzate anche successivamente in sede giurisdizionale per mettere in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite ovvero per veder soddisfatte le proprie richieste;

ritenuto in conclusione, che il primo motivo del ricorso debba essere accolto, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e con il rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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