Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14735 del 14/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14735 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 15230-2013 proposto da:
GJYZELI ARTAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA;

– intimato •

avverso l’ordinanza n. 124/2013 del GIUDICE DI PACE di
BOLOGNA del 17.1.2013, depositata 1’1/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

Data pubblicazione: 14/07/2015

udito per il ricorrente l’Avvocato M. Rosaria Darnizia (per delega avv.
Raffaele Miraglia) che si riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

Artan GJZELI, cittadino albanese, e l’interessato ha proposto
opposizione innanzi al GdP di Bologa lamentando la violazione
dell’art. 19 c. 2 lett. D) del d.1 . 286/1998 essendo marito convivente
di Mersada GJZELI, madre del piccolo Keis nato il 4.09.2012. Il
Giudice di Pace con decreto 1.03.2013 ha respinto l’opposizione
affermando che i precedenti del ricorrente erano ostativi al rilascio di
qualsiasi permesso e che né vi era prova della convivenza né tampoco
del coniugio con la madre (stante la produzione di un certificato di
matrimonio non tradotto). Per la cassazione di tale decreto il Gjzeli ha
proposto ricorso il 5.06.2013 articolato su tre motivi.
Ritiene il relatore che il ricorso, previa rinnovazione della
notifica, erroneamente effettuata presso l’Avvocatura generale dello
Stato, sia accoglibile.
Va premesso che il decreto opposto ha mostrato implicita
comprensione della sentenza della Corte Costituzionale 376/2000 (che
ha esteso la protezione invocata dalla madre al marito convivente) e
della successiva pronunzia 192/2006 (che ha respinto ogni dubbio di
illegittimità sulla mancata estensione di detta protezione al mero
convivente della donna in gravidanza o della puerpera).
Né può ritenersi essere stato ignorato che questa Corte ha
affermato (Cass. 5220/2006 ed antea Cass. 3622/2004; vd quindi Cass.
6441/20009), in accordo con la ricordata sentenza di reiezione di
dubbi di legittimità costituzionale 192/2006 della C.C., che la causa di
Ric. 2013 n. 15230 sez. M1 – ud. 24-02-2015
-2-

<>;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al P.M.;
che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta; onde il ricorso — dato atto dell’avvenuta notifica al Prefetto
intimato presso la sua sede — va accolto e il provvedimento impugnato
va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P . Q.M.
Ric. 2013 n. 15230 sez. M1 – ud. 24-02-2015
-3-

riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e
rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Bologna in persona di
altro magistrato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio

2015.

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