Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14735 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.13/06/2017), n. 14735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28807-2015 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LABICANA 92, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TESTA, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, – C.F. (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2602/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il
09/04/2015 e depositata l’8/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha disposto la ripresa a tassazione dell’IVA per l’anno di imposta 2005, che il contribuente aveva invece detratto sostenendo di averla versata a suoi fornitori, per l’acquisto di autovetture da rivendere sul mercato. L’Agenzia ha ritenuto inesistente l’operazione relativa all’IVA, essendo inesistenti i fornitori delle vetture (c.d frode carosello). Conseguentemente ha ritenuto che il contribuente non avesse sopportato il costo della cessione del bene.
Il contribuente ha proposto ricorso, che è stato respinto dai giudici di merito.
Ricorre ora in cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale del controricorrente Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado (v. sentenza) ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. L’intervento spontaneo della compagine ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso della parte contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola ad essere legittimata ad causam (Cass. n. 23754 del 20 novembre 2015 e n. 16955 del 19 agosto 2015).
Con il primo motivo il contribuente denuncia omessa o insufficiente motivazione, tale da determinare la nullità della sentenza.
Ritiene che la sentenza di appello, quand’anche rubricata art. 360 C.P.C., comma 1, sub n. 4 non abbia sufficientemente illustrato i presupposti di fatto ed i motivi di diritto su cui la decisione è basata.
Invero una sentenza non è sufficientemente motivata quando non sono illustrate le ragioni che la sorreggono, e dunque non si comprende su quali argomenti è basata.
Del resto è affermato dalle Sezione Unite che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. u. n. 8503 del 2014).
Invece, nel caso presente, la CTR dice che: a) non rileva ai fini probatori la sentenza penale conclusasi con prescrizione; b) gli operanti hanno accertato che il contribuente non aveva alcuna struttura aziendale, essendovi nella sede dell’impresa semplicemente un’abitazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio, nel senso che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto onere del contribuente provare la non fittizietà delle operazioni, ma una ratio simile non è desumibile dalla motivazione che invero non riguarda affatto la ripartizione dell’onere probatorio nel senso inteso dal ricorrente.
Con il terzo motivo, invece, il contribuente denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di CTU, ed è infondato, per via del fatto che l’omissione è rilevante rispetto a domande e non a richieste istruttorie, relativamente alle quali l’omissione è solo una questione, per l’appunto, di valutazioni istruttorie e non di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, restano compensate le spese col Mef.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso, dichiara inammissibile il controricorso del Mef.
Condanna la parte contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, compensa le spese relative al Mef.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017