Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14735 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BANDINI Gianfranco – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7347-2009 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LOMELLINA 9, presso lo studio dell’avvocato PATTI ALESSIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANNIZZO MASSIMO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/03/2008 R.G.N. 1243/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ARIENZO Rosa;

udito l’Avvocato PROSPERETTI GIULIO;

udito l’Avvocato CANNIZZO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza de 19.3.2008, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva respinto la domanda proposta dal C. per il riconoscimento della categoria quadri, quale addetto al contenzioso in orano giornaliero e quale assistente a traffico mare, e per il pagamento delle differenze retributive a partire dal marzo 1983, nonchè degli emolumenti ulteriori specificati nel ricorso introduttivo.

Riteneva la Corte territoriale che alcune deduzioni erano nuove e come tali non ammissibili in sede di gravame e che il contratto applicabile non poteva essere quello in vigore soltanto dal 1994, successivo ai fatti per cui è causa, risalenti a periodo ben anteriore; che non era stato dimostrato l’esercizio di attività prepositive nei settore implicante un margine di discrezionalità ed autonomia non conferito al ricorrente.

Il ricorrente era, infatti, tenuto a rendere edotto il capo reparto e comunque un suo superiore degli eventuali cambi di programma avendo solo la funzione di sostanziale registrazione e segnalazione dello stato dei fatti di assistenza alle operazioni di carico e scarico delle merci. Per la domanda di pagamento delle differenze retributive e dei contributi asseritamente omessi rilevava l’esistenza di giudicato, in quanto il C. avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza n. 609/88 avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 30.9.1985, che aveva ordinato il pagamento di un risarcimento pari a cinque mensilità. Quanto alla richiesta di bonus da incentivazione, la Corte territoriale rigettava la pretesa, ritenendo non richiamata la relativa fonte normativa e per la affermata inesistenza di un principio di parità di trattamento a parità di mansioni e ruoli.

Propone ricorso per cassazione il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste l’EN spa con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il C. deduce violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.: omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla non ammissione di documenti nuovi in appello. Chiede se, ai sensi degli artt. citati, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, nell’appello proposto in causa di lavoro, debba essere esercitato nel senso di ammettere quei documenti che all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado erano esistenti ma non disponibili.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittoria ed insufficiente motivazione sui punto decisivo della controversia relativo alla riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente al superiore profilo professionale 5.2 quadro o 5.2.

impiegato direttivo (rispetto a quello ricoperto di impiegato di livello 4.1) del CCNL ENI del 1994. Richiama le declaratorie di cui al livello 5, 2 quadro del CCNL e la declaratoria della 5^ area e rileva la mancanza di motivazione a sostegno della riconduzione del contenuto delle mansioni svolte alla inferiore 4^ area. Pone specifico quesito domandando se la Corte territoriale sia incorsa nel vizio denunziato nel ritenere non dimostrabile il passaggio, secondo il nuovo contratto, dal livello 4.1 al livello 5.2 quadro (comportando questo un passaggio di quattro livelli), non tenendo conto che, nel vecchio contratto, applicabile prima della collocazione in CIGS – e secondo la precedente classificazione delle qualifiche – il diverso inquadramento rivendicato comportava semplicemente il passaggio dal 6 al 7 liv di inquadramento.

Con il terzo motivo, il C. assume la violazione della L. n. 218 del 1952, art. 23 e della L. n. 300 del 1970, art. 18 e domanda se la sentenza che dichiara l’illegittimità dei licenziamento comporti. automaticamente, il dovere del datore di corrispondere le somme previdenziali non elargite nei periodo tra il licenziamento e la sentenza.

Infine, censura la decisione impugnata per omessa insufficiente ed erronea motivazione sul punto relativo alla richiesta del bonus di incentivazione a partire dal 1988 sino alla data di cessazione del rapporto ed in ordine alla negazione dell’esistenza di un accordo sindacale relativo al riconoscimento del medesimo bonus. Rileva che avrebbe dovuto l’azienda dimostrare che destinatario degli effetti di un accordo aziendale non fosse anche i ricorrente e domanda se possa ritenersi assolto da controparte il proprio onere della piova a confutazione di un documento che cita un accordo sindacale relativamente alla corresponsione del bonus, sulla base della mera allegazione della circostanza di non essere controparte risuscita a reperire tale accordo e se spetti al datore dimostrare la previsione della discrezionalità dell’applicazione solo ad alcuni dipendenti dell’emolumento integrativo della retribuzione.

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per la mancanza di autosufficienza dello stesso, che si riflette sulla genericità anche del corrispondente quesito. Ed invero, la censura richiama in modo affatto generico documenti che non sarebbero stati ammessi in seconde cure benchè non disponibili nella precedente fase del giudizio, senza tuttavia precisare a quali prove documentali la deduzione sia riferita e ciò in dispregio del principio di autosufficienza e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui i ricorso si fonda. Quanto al primo profilo deve rilevarsi che il contenuto dei documenti cui viene posto riferimento non è stato neanche trascritto, onde già sotto tale aspetto il requisito non appare soddisfatto, considerato, peraltro che si è omesso di precisare in che termini e con riferimento a quali documenti la richiesta di ammissione fosse stata avanzata nella fase del merito.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.p., n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cfr in tali termini Cass ord sez 3, 23 marzo 2010 n. 6937).

E stato al riguardo osservato, più specificamente, che a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, i novellato art. 366 c.p.c. richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del “thema decidendum”, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Nè può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (cfr. Cass. s.u., 31.10.2007 n. 23019).

Anche il secondo motivo risulta inconducente, perchè non è censurata in modo puntuale l’affermazione di inammissibilità delle argomentazioni svolte nel ricorso d’appello e pertanto posto che la decisione si fonda su una doppia ratio decidendi, fondata per un verso sul rilievo della introduzione ne giudizio di gravame di ragioni ed argomentazioni del tutte nuove che incidono in senso modificativo sulla stessa causa petendi, e per altro verso su argomentazioni che disattendendono i rilievi dell’appellante volti a censurare la decisione impugnata attraverso ragioni fondate sull’applicazione di contrattazione collettiva non applicabile ratione temporis. Al riguardo deve, invero: richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla e necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente luna o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr,. in tal senso Cass sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811, Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass 20.4.2006 n. 9233: Cass. 8 5.2007 n. 10374: Cass sez 1, 14.6 2007 n. 13906, conf a Cass., sez un. 16602/2005).

Orbene, nel caso esaminato, come sopra osservato, non risulta che il ricorrente abbia proposto specifica impugnazione avverso la statuizione autonoma e distinta, con la quale la Corte territoriale ha affermato l’inammissibilità delle censure per essere le stesse riferite a dati, elementi e documenti mai in precedenza prodotti e come tali non valutabili in sede di gravame.

In ogni caso, il motivo si profila inammissibile anche per violazione dell’art. 369 c.p.c. risultando il CCNL di riferimento prodotto solo per estratto, laddove, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, deve osservarsi che, anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ammissibilità ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente errar in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, sì giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 c.p.c., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass 25.5.2007 n. 12239: Cass 20594/2007: 20437/2008: 4056/2009). L assolvimento almeno di tale onere suddetto risulta coerente con il principio da ultimo affermato da questa Corte alla cui stregua in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale e stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 30 agosto 2010 n. 18854).

Il terzo motivo deve rilevarsi infondato, atteso che conforme ai principi in tema di giudicato deve ritenersi la pronunzia nella parte in cui ha escluso che potesse essere accolta la richiesta, formulata nuovamente in sede di gravame, di corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, richiamandosi la decisione n. 609/88 non impugnata nella parte in cui, pur avendo disposto, in conseguenza dell’accertata illegittimità del licenziamento, la condanna del datore al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità.

nulla aveva statuito con riferimento alla contribuzione omessa dovuta per il medesimo periodo. Vero è che l’obbligazione contributiva che, dai lato attivo, ha come titolare l’ente gestore della previdenza, nasce dagli effetti dell’ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato non condizionandone la portata l’atteggiamento processuale assunto dal lavoratore nel giudizio di impugnazione del recesso (la S.C., con sentenza 21 dicembre 2005 n. 28291 ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto necessaria la richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali): vero che tale condanna deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di annullamento del licenziamento, tuttavia, qualora il giudice di primo grado non abbia disposto tale ulteriore effetto sanzionatorio e la pana non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa pronunzia, è preclusa la deduzione di simile questione che non sia stata proposta nel giudizio di secondo grado, in un ulteriore giudizio che sia intentato da lavoratore sulla base di diverse pretese attinenti al rapporto lavorativo.

Da ultimo, deve essere disatteso il quarto motivo di ricorso, in virtù del rilievo che, in applicazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio, sarebbe stato onere dei lavoratore, che invoca un accordo sindacale in forza del quale reclama il premio di incentivazione, specificarne il contenuto per consentire al giudice di vagliare la fondatezza della propria pretesa.

In conclusione il ricorso deve essere respinto e, per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrente nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 40.00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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