Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14734 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, al viale Regina

Margherita n. 192, presso l’avv. ROCCO MELE, unitamente all’avv.

FRANCO FURORE, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Bari depositato il 28

luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Furore per il ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con il decreto di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari ha accolto parzialmente il reclamo proposto da S.C. avverso il decreto emesso il 21 gennaio 2014, con cui il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda di riduzione dell’assegno mensile posto a carico dell’ex coniuge D.F. dalla sentenza di divorzio, ed ha rideterminato in Euro 200,00 l’assegno divorzile ed in Euro 150,00 l’assegno dovuto dall’uomo per il mantenimento della figlia N. maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.

– Avverso il predetto decreto il D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La S. non ha svolto attività difensiva.

3. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto:

a) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 347, 348 e 369 c.p.c., rilevando che il decreto impugnato ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di improcedibilità del reclamo sollevata da esso ricorrente all’udienza di discussione, in relazione alla mancata produzione da parte della reclamante di copia autentica del provvedimento impugnato;

b) la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5, 6 e 9 e degli artt. 112 e 164 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione per manifesta illogicità della decisione, osservando che, nel rideterminare l’importo dell’assegno, la Corte di merito non si è limitata a verificare la sopravvenienza di circostanze idonee ad alterare l’equilibrio economico-patrimoniale tra le parti e ad adeguare l’importo del contributo alla nuova situazione in tal modo determinatasi, ma ha proceduto ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle situazioni economiche delle parti, senza considerare che, mentre egli aveva addotto giustificati motivi a sostegno della domanda di riduzione dell’assegno, la S. si era limitata a far valere il peggioramento della propria situazione economica derivante dall’incremento del costo della vita e dalla perdita del contributo posto a carico dell’ex coniuge per il mantenimento di un’altra figlia che aveva contratto matrimonio;

c) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, affermando che, nel disporre l’aumento dell’assegno, il decreto impugnato non ha tenuto conto delle circostanze sopravvenute fatte valere da esso ricorrente, consistenti nel nuovo matrimonio da lui contratto con altra donna e dalla nascita di altre due figlie, che avevano determinato un peggioramento della sua situazione patrimoniale.

4. – Il primo motivo è infondato.

In assenza di un’espressa disposizione che, in tema di reclamo avverso i provvedimenti adottati con rito camerale, prescriva a pena d’improcedibilità la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, non può infatti trovare applicazione l’art. 369 c.p.c., comma 2, il quale, nel ricollegare la predetta sanzione all’inadempimento del relativo onere, detta una norma speciale, riguardante esclusivamente il ricorso per cassazione, e non applicabile agli altri mezzi d’impugnazione, per i quali trova pertanto applicazione il principio costantemente ribadito da questa Corte in riferimento all’appello, secondo cui la mancanza in atti della copia autentica della sentenza impugnata non impedisce al giudice di secondo grado di esaminare la causa nel merito, alla sola condizione, la cui sussistenza nella specie non è stata in alcun modo contestata, che dagli atti del giudizio emergano elementi sufficienti ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. 3, 10 dicembre 2913, n. 27536; Cass., Sez. 2, 11 gennaio 2010, n. 238; Cass., Sez. lav., 28 gennaio 2009, n. 2171).

5. – Sono invece parzialmente fondati il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la valutazione compiuta dalla Corte di merito ai fini della rideterminazione dell’assegno.

L’aumento dell’importo spettante alla S. e di quello dovuto per il mantenimento dell’ultima figlia nata dal matrimonio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, costituisce infatti il frutto non già di un riesame delle statuizioni adottate nella sentenza di divorzio, ma di una rinnovata valutazione dell’assetto risultante dal provvedimento attributivo dell’assegno, alla luce di circostanze sopravvenute ritenute idonee a determinare una significativa modificazione della situazione economica dell’intimata, e quindi a legittimare un giudizio d’inadeguatezza del contributo precedentemente liquidato. Sotto questo profilo, il decreto impugnato si pone perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione delle condizioni di divorzio, secondo cui il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dello emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass., Sez. 6, 20 giugno 2014, n. 14143; 2 maggio 2007, n. 10133; 29 agosto 1998, n 8654).

Nel ritenere insufficiente l’assegno complessivamente liquidato dalla sentenza di divorzio, la Corte di merito si è peraltro limitata a dare atto del sopravvenuto incremento del costo della vita e delle esigenze della figlia convivente con la S., nonchè del venir meno del contributo già corrisposto dal D. per il mantenimento di altre due figlie, nel frattempo divenute economicamente autosufficienti, omettendo di porre a confronto la situazione economica dell’intimata con quella del ricorrente, a sua volta interessata da rilevanti mutamenti, puntualmente addotti a sostegno della domanda di riduzione dell’assegno, quali la costituzione di un nuovo nucleo familiare con un’altra donna e la procreazione di altre due figlie. L’apprezzamento in tal modo compiuto non corrisponde pertanto allo schema legale prefigurato della L. n. 898 del 1970, art. 9, nell’ambito del quale la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio non si configura come una mera presa d’atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi, ma rappresenta il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, che, pur non essendo sovrapponibile a quella emergente dalla sentenza di divorzio, in quanto condizionata dall’intervenuto mutamento dello stato di fatto, presuppone anch’essa il raffronto tra le rispettive risorse patrimoniali e reddituali: tale comparazione risulta infatti indispensabile al fine di stabilire se i mezzi di cui può disporre il richiedente siano divenuti insufficienti ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza del matrimonio, o che avrebbe potuto ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, ovvero se le risorse dell’obbligato gli consentano di continuare a versare il contributo precedentemente stabilito (cfr. Cass., Sez. 1, 3 gennaio 2011, n. 18; 28 agosto 1999, n. 9056; 21 giugno 1995, n. 6974).

L’esigenza di una siffatta valutazione s’impone con particolare intensità proprio in riferimento all’ipotesi in cui, come nella specie, la domanda di riduzione dell’assegno trovi fondamento nell’allegazione di nuovi obblighi familiari, la cui sopravvenienza a carico dell’obbligato comporta, come già affermato da questa Corte, la necessità di verificare se la consistenza dei maggiori oneri sia tale da incidere significativamente sulla sua complessiva situazione economico-patrimoniale, in tal modo impedendogli di continuare a contribuire totalmente o parzialmente al sostentamento degli aventi diritto all’assegno (cfr. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2014, n. 6289; 30 novembre 2007, n. 25010; 23 agosto 2006, n. 18367). La mancata considerazione di quest’ultimo aspetto, fatto valere dal ricorrente anche in sede di reclamo, si traduce d’altronde, oltre che in una violazione di legge, nell’omesso esame di un fatto che, in quanto suscettibile di orientare in senso diverso la decisione della Corte di merito, giustifica il riconoscimento della sussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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