Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14734 del 14/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14734 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 2072-2013 proposto da:
BOUJEMAA SADOK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DEI PARIOLI 24, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
GUALTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO
BARBERA, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
QUESTORE DI MESSINA, MINISTERO DELL’INTERNO
ERNO
80185690585;

intimati

avverso il provvedimento R.G. 116/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA del 19.10.2012, depositato il 22/10/2012;

Data pubblicazione: 14/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

opposizione avverso il decreto 24 settembre 2009 di revoca del suo
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, adottato dal Questore di
Messina ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
essendosi accertato che al matrimonio contratto dall’opponente con la
sig.ra Paola Tolomella non aveva fatto seguito l’effettiva convivenza
dei coniugi. Il Tribunale di Barcellona P.G. respinse l’opposizione e la
Corte d’appello di Messina ha respinto il reclamo dell’opponente
valorizzando, a preferenza delle dichiarazioni favorevoli al reclamante
resa dalla Tolomella, ritenute contraddittorie, l’accertamento obbiettivo
eseguito dal Commissariato di P.S. di Milazzo il 9 luglio 2009, dal quale
risultava la mancanza, nella pretesa casa coniugale, di qualsiasi
elemento o effetto riconducibile al Boujemaa nonché l’omessa
comunicazione del cambio di domicilio del medesimo.
Il sig. Boujemaa ha proposto ricorso per cassazione articolando
tre motivi di censura. L’Amministrazione intimata non si è difesa.
2. — Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte
d’appello abbia omesso di pronunziarsi o di motivare sull’ultimo
motivo di reclamo, con cui si reiterava l’ultimo motivo di opposizione,
concernente la non revocabilità del permesso di soggiorno in questione
sussistendo tutti gli elementi per la sua conversione o comunque per il
rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si
lamenta altresì la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998,
a mente del quale il permesso di soggiorno non può essere revocato
Ric. 2013 n. 02072 sez. M1 – ud. 24-02-2015
-2-

<<1. — Il sig. Sadok Boujemaa, di nazionalità tunisina, propose qualora "siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio". 2.1. — La complessiva censura è inammissibile per genericità, non essendo specificate le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per lavoro subordinato o quali per motivi familiari. 3. — Con il secondo motivo si denuncia "motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia", ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. contestandosi i risultati dell'accertamento svolto dalla Polizia il 9 luglio 2009 a Milazzo, consistito in un'unica visita in un'abitazione non corrispondente alla residenza del ricorrente e dei coniugi e contraddetto dalla dichiarazioni della sig.ra Tolomella. 3.1. — Il motivo è inammissibile in base al nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in 1. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis poiché il provvedimento impugnato della Corte d'appello è stato pubblicato il 22 ottobre 2012), che restringe il vizio motivazionale a1 solo "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Peraltro la censura sarebbe stata inammissibile anche in base alla precedente versione della norma invocata, atteso che si sostanzia in una diversa valutazione dei dati istruttori e dunque in una critica di merito. 4. — Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 286 del 1998, si sostiene che in nessun caso la violazione dell'obbligo di comunicare alla Qustura le eventuali variazioni del domicilio abituale del cittadino straniero potrebbe comportare, in base alla legge, la revoca del suo permesso di soggiorno, e si ribadisce Ric. 2013 n. 02072 sez. M1 - ud. 24-02-2015 -3- fossero gli elementi sopravvenuti impeditivi della revoca del permesso l'inattendibilità dell'accertamento eseguito dalla Polizia di Milazzo. 4.1. — Il motivo è inammissibile perché travisa la ratto della decisione impugnata, che valorizza l'omessa comunicazione del cambio di domicilio del ricorrente non in se stessa, bensì quale elemento fattuale dell'accertamento dell'assenza del medesimo dal domicilio che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al P.M.; che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte; CONSIDERATO Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2015. coniugale.>>;

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