Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14734 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 14928/2016 proposto da:

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC COOP P A, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ARATARI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.W., in proprio e nella qualità di amministratore

unico e legale rappresentante WILCAR SRL, E.S.,

G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE

PANACCIONE, GIUSEPPE ANGELOSANTO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza nel proc. n.

612/2015 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazioni dichiari l’inammissibilità dell’istanza di regolamento

di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Banca Popolare del Lazio soc. coop. p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui, nel giudizio introdotto contro la Banca da Wilcat s.r.l. e dai sig.ri E.W., E.S. e G.A. per la rideterminazione dei saldi relativi a rapporto di conto corrente e a contratti di finanziamento, il Giudice istruttore del Tribunale di Cassino ha respinto le eccezioni di incompetenza sollevate dalla convenuta;

gli intimati si sono difesi con memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dagli intimati;

invero anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cass. Sez. U. 29/9/014, n. 20449 e successive conformi);

nella specie l’ordinanza del giudice istruttore non è stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, nè si rinvengono in essa elementi tali da far ritenere la oggettiva, inequivoca e incontrovertibile idoneità della stessa a risolvere definitivamente la questione di competenza;

in particolare è insufficiente a tal fine la frase, che si legge nella motivazione dell’ordinanza impugnata: “Non si può tenere conto delle argomentazioni contenute nella memoria di replica depositata il 19 maggio 2016, perchè questa non è stata preceduta dal deposito della comparsa conclusionale entro i trenta giorni fissati”, dalla quale dovrebbe evincersi, secondo la ricorrente, la qualificazione, da parte del Giudice, come comparsa conclusionale e memoria di replica degli ultimi scritti difensivi delle parti;

vero è infatti, che dalla frase sopra riportata è dato evincere, piuttosto, il contrario, tanto più che in un precedente passaggio della medesima motivazione il Giudice afferma di essersi riservato “per decidere l’eccezione di incompetenza, fissando termini per le note” (corsivo nostro);

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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