Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14734 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3840-2009 proposto da:

D.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA RENATO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GRUPPO PARLAMENTARE UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI GAETANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1424/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/02/2008 r.g.n. 285/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato GEMMA ANDREA per delega RENATO CLARIZIA;

udito l’Avvocato ALESSI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.B. convenne in giudizio il Gruppo parlamentare (presso l’Assemblea Regionale Siciliana) del Partito politico Cristiani Democratici Uniti, di cui era stato dipendente con qualifica impiegatizia, instando per il pagamento di differenze retributive a vario titolo, delle indennità sostitutive di ferie e preavviso e del TFR; radicatosi il contraddittorio e a seguito della mancata ricostituzione, dopo le elezioni regionali, del Gruppo parlamentare CDU, il processo venne dichiarato interrotto e riassunto dal ricorrente nei confronti del Gruppo parlamentare del Partito Unione Democratici Cristiani – UDC, asseritamente succeduto a quello originariamente convenuto. Nella contumacia della parte nei cui confronti il processo era stato riassunto, il Giudice adito accolse per quanto di ragione la domanda. Con sentenza dell’8.2.2007 – 5.2.2008 la Corte d’Appello di Palermo, accogliendo l’impugnazione proposta dal Gruppo parlamentare del Partito Unione Democratici Cristiani – UDC, rigettò la domanda, sul rilievo del difetto di legittimazione passiva della parte nei cui confronti il processo era stato riassunto in prime cure, posto che, secondo quanto risultante dalla documentazione in atti, l’appellante non era il successore del Gruppo parlamentare alle cui dipendenze il D.G. aveva prestato servizio, che, dopo il mutamento di denominazione (CDU – UDEUR Sicilia), era confluito nel Gruppo UDEUR. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale D.B. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimato Gruppo parlamentare Unione Democratici Cristiani ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 416 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la Corte territoriale abbia dato ingresso a prove documentali, su cui asseritamente si era fondata la decisione, tardivamente prodotte.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo l’erroneità e l’insufficienza della ricostruzione fattuale svolta dalla Corte territoriale, anche alla luce del comportamento processuale tenuto dall’originario convenuto.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e quindi anche al presente ricorso, non trovando invece applicazione, ratione temporis, la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 47, che, fra l’altro, ha abrogato il predetto art. 366 bis c.p.c..

In base all’art. 366 bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

2.1 Nel caso che ne occupa il ricorrente, a conclusione del primo motivo, ha formulato il seguente “quesito di diritto”: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione dire se la Corte di Appello di Palermo, dando ingresso alla prova documentale prodotta tardivamente dal Gruppo UDC, ha violato le disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c.”.

Risulta palese che, in tal modo, non è stata enunciata alcuna regula iuris inerente al dedotto vizio di violazione di legge in relazione alle norme indicate, essendosi limitato il ricorrente a richiedere l’accertamento della fondatezza delle censure svolte.

2.2 Quanto al secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve rilevarsi che il medesimo non contiene il richiesto momento di sintesi.

3. Entrambi i motivi sono dunque inammissibili, così come il ricorso che sui medesimi si fonda.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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