Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14733 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19984/2013 proposto da:

IRPA 2 SRL, fallita (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO IAEA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA CANDIANO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IRPA 2 SRL, FISH’S KING2 SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1084/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 15/07/2013, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19984/2013:

“La s.r.l. Irpa 2 dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Rossano, impugnava tale declaratoria rilevando che la notificazione del ricorso effettuata nei suoi confronti era inesistente o nulla, tanto da derivarne la mancata partecipazione all’udienza prefallimentare. La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione sulla base delle seguenti affermazioni: il decreto di fissazione d’udienza reso a seguito della presentazione del ricorso di fallimento imponeva la notificazione del ricorso nei modi previsti dal codice civile e cioè per le società di capitali presso la sede legale secondo le indicazioni contenute nell’art. 195 c.p.c. e contestualmente al legale rappresentante presso la sua residenza.

Tale prescrizione non imponeva di provvedere ad entrambi gli adempimenti a pena d’invalidità della notifica ma di eseguire tempestivamente la notifica con la seconda modalità nel caso la prima non fosse andata a buon fine. La società creditrice provvedeva ad eseguire entrambe le notificazioni. La prima presso la sede della società avveniva a mani di soggetto qualificatosi come incaricato. La seconda presso la residenza del legale rappresentante avveniva a mani di impiegato incaricato del ritiro dell’atto. Quest’ultima era nulla sia perchè l’incaricato non è uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c., sia perchè non era stata eseguito l’invio della raccomandata ex art. 139 c.p.c., comma 3.

Quest’ultima nullità era ininfluente essendo andata a buon fine la prima notifica, regolarmente eseguita a mani di incaricato così come prescrive la legge.

Non poteva pertanto condividersi l’opposto assunto della società reclamante, secondo il quale era necessaria una doppia notifica valida.

Nel merito l’insolvenza era stata ampiamente dimostrata permanendo imponenti debiti verso il Fisco, gli enti previdenziali anche al netto delle osservazioni critiche della società oltre che perdite di esercizio molto consistenti negli anni 2008, 2009 e 2010.

A tale ultimo riguardo rilevava la Corte d’Appello che l’azzeramento delle perdite del 2011 non era idoneo ad invertire il segno del patrimonio netto nel medesimo esercizio 2011 (valore negativo di Euro 635.465 ed a modificare il persistente squilibrio tra valore e costo di produzione, così evidenziando un segno negativo stabile per il triennio che impediva una prognosi diversa per il futuro. Permaneva un debito Inps di 323.011 Euro in quanto solo il debito erariale era stato dilazionato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Irpa affidato a due motivi:

Nel primo motivo si ripropone l’eccezione d’inesistenza e nullità della notifica del ricorso con conseguente invalidità del procedimento prefallimentare, attesa l’incontestata nullità della notifica effettuata al legale rappresentante della società presso la sua residenza e la necessità, conseguente al contenuto del decreto di fissazione d’udienza che entrambe le notifiche eseguite fossero valide.

Il motivo è manifestamente infondato. Il decreto di fissazione d’udienza prescrive entrambe le modalità di notificazione, non escludendone la contestualità con la finalità prudenziale di facilitare il perfezionamento di almeno una di essa, non essendo compatibile con il sistema normativo processuale di notificazione degli atti giudiziari che l’esecuzione di una doppia notifica determini la necessità che entrambe siano valide ed efficaci. L’ordine contenuto nel decreto di fissazione d’udienza non può avere un significato contrario ai principi di ragionevolezza ed economia processuale che informano l’intero processo ma deve ritenersi finalizzato ad evitare prescrivendo un doppio adempimento iniziale un inutile allungamento della procedura, ispirato a criteri di efficienza e rapidità.

Il secondo motivo contesta la valutazione d’insolvenza eseguita dalla Corte d’Appello evidenziando che l’istanza di fallimento si era fondata su un credito di Euro 30.18,80 a fronte di un volume di affari di centinaia di migliaia di Euro l’anno; che non risultavano sofferenze con il sistema bancario e con la Centrale Rischi; il debito fiscale era stato rateizzato; il portafoglio crediti era di oltre 500.000 Euro; era in atto una sistemazione negoziale dei debiti previdenziale interrotta con il fallimento.

La censura formulata è inammissibile per difetto di specificità dal momento che non vengono nè prodotti nè riprodotti nell’atto i riscontri documentali su cui si fondano le contestazioni sopra illustrate. Essa, peraltro, appare anche manifestamente infondata dal momento che non colpisce i profili affrontati dalla Corte d’Appello relativo all’andamento fortemente negativo della società attestato dalle perdite di esercizio che ancorchè ripianate sarebbero destinate, secondo la Corte territoriale, a ripetersi e allo squilibrio forte tra valore e costo di produzione. Infine i debiti erariali e previdenziali anche alla luce delle argomentazioni sostenute nel ricorso permangono.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere rigettato”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso ed applica il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

Rilevato che è stato segnalato errore relativo all’assemblaggio tra intestazione e testo dell’ordinanza, il collegio dispone la correzione e conferma la statuizione di rigetto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in Euro 4.500 per compensi Euro e Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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