Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14733 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 611/39/07, depositata il 5 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 611/39/07, depositata il 5 novembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dei redditi di C.M. per l’anno 1998, in relazione alla sua partecipazione nella Aprilia Bevande s.n.c.; ritenuto che la contribuente non si è costituita;

ritenuto che preliminare alle doglianze articolate dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 295 c.p.c., appare il rilievo che nel caso di specie si verte in tema di accertamento del reddito di partecipazione di una società di persone, in quanto sul piano sostanziale l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il reddito dei singoli se non accertando il reddito sociale e quest’ultimo condiziona l’accertamento del primo), per cui si è in presenza di un’imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure) per cui la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualità di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della società (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacità contributiva (artt. 24 e 53 Cost.);

ritenuto che, derivandone la configurabilità di una specifica ipotesi di un litisconsorzio necessario tra società e soci, debba preliminarmente essere rilevata la nullità dell’intero processo, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado, avendo la controversia ad oggetto la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, per cui il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. un., n. 14815 del 2008);

ritenuto conclusivamente che si deve dichiarare la nullità dell’intero giudizio, cassare la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa alla CTP di Latina; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa alla CTP di Latina. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

 

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