Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14733 del 14/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14733 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 1350-2013 proposto da:
REBESHI ISMAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
AFELTRA, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente nonché contro
PREFETTURA DI VITERBO;
)11.2(i

Data pubblicazione: 14/07/2015

- intimata avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di VITERBO
dell’1.10.2012, depositata il 05/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Il Giudice di pace di Viterbo ha respinto il ricorso proposto dal sig. Ismail Rebeshi, cittadino albanese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 10 luglio 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ritenendo irrilevante il possesso, da parte del ricorrente, di un permesso di soggiorno greco scaduto il 3 giugno 2012. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L'Amministrazione intimata ha resistito con controricorso. 2. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace non abbia esaminato l'eccezione di nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua del ricorrente o in lingua da lui conosciuta. L'Amministrazione controricorrente replica che tale censura, effettivamente sollevata dal ricorrente con il ricorso al Giudice di pace, è tuttavia infondata, contenendo il decreto espulsivo l'indicazione delle ragioni della mancata traduzione nella lingua dell'espulso — seppure genericamente individuate nella non reperibilità di un interprete di lingua albanese — e della conseguente opzione per la traduzione in una delle lingue c.d. veicolari, nella specie l'inglese. Ric. 2013 n. 01350 sez. M1 - ud. 24-02-2015 -2- 24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA. 2.1. — Il motivo è fondato, essendo nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi (e nella specie essa non afferma) ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 9 marzo 2012, n. 3676 e successive conformi). 3. — Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.>>;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al P.M.;
che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato
va cassato:
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo coma
ult. parte, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso proposto al Giudice di
pace e l’annullamento del decreto di espulsione;
che le spese processuali seguono la soccombenza e vanno
liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito accoglie il ricorso proposto dal sig. Rebeshi al
Giudice di pace e annulla il decreto di espulsione indicato in
motivazione; condanna l’Amministrazione controricorrente alle spese
Ric. 2013 n. 01350 sez. M1 – ud. 24-02-2015
-3-

predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua

processuali, liquidate in € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per compensi di
avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in € 1.600,00, di cui €
1.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità,
oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio

2015.

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