Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14732 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.I., domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, unitamente all’avv.

PIETRO GARBARINO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.O., elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza

Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

unitamente all’avv. MARISA TROMBINI del foro di Brescia, dalla quale

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 518/14,

pubblicata il 16 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il difensore della controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da L.I. avverso la sentenza emessa il 4 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Brescia, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall’appellante con R.O., aveva affidato la figlia minore S. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e determinazione dei tempi di permanenza presso il padre, ponendo a carico del L. l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonchè l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 180,00 mensili.

2. – Avverso la predetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La R. ha resistito con controricorso.

3. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto.

a) il difetto e l’illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della determinazione degli assegni, ha reputato meramente strumentale l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato da lui precedentemente intrattenuto con l’associazione M. e la successiva costituzione di un’impresa individuale, omettendo di valutare l’impegno fisico richiesto dall’attività da lui svolta ed il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni di salute;

b) il difetto e la contraddittorietà della motivazione, osservando che la sentenza impugnata ha trascurato gli elementi di prova da lui offerti in ordine alla capacità lavorativa e reddituale del coniuge, rigettando ingiustificatamente l’istanza di effettuazione d’indagini da lui avanzata, nonostante l’avvenuta dimostrazione che la R. svolgeva lavori domestici “in nero”.

4. – Il primo motivo è inammissibile.

Nel procedere alla valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, affini del riconoscimento e della determinazione degli assegni, la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la necessità di procedere a c.t.u. per accertare il peggioramento dello stato di salute del ricorrente, rilevando che quest’ultimo, ricoverato in ospedale, all’atto della dimissione si trovava in una situazione di buon compenso, e negando pertanto che fosse stata tale circostanza a determinare tanto la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con l’associazione M., quanto la chiusura dell’impresa individuale costituita dal L., intervenuta peraltro nel corso del giudizio. Preso atto, inoltre, che dalle indagini eseguite a mezzo della Guardia di Finanza era risultato che la predetta impresa svolgeva la propria attività esclusivamente in favore della TGF S.r.l., avente causa della predella associazione, senza disporre di propri depositi o attrezzature, ha concluso che il ricorrente aveva continuato a lavorare come muratore, in modo formalmente indipendente ma senza una vera e propria autonomia, per lo stesso soggetto presso il quale prestava lavoro in precedenza, con emissione di fatture per un importo pressocchè invariato. Nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, ma si limita ad insistere sulla riduzione della propria capacità lavorativa, senza neppure contestare l’affermazione della Corte di merito, secondo cui i suoi introiti sono rimasti sostanzialmente immutati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico firmale della motivazione addotta a fondamento della decisione, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere denunciate con il ricorso per cassazione, alla stregua delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: per effetto di tali modifiche, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità risulta infatti circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come totale omissione, e non già come semplice insufficienza o contraddittorietà, della motivazione in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, idoneo a determinare direttamente l’esito del giudizio, la cui esistenza risulti dalla stessa sentenza o dagli atti processuali, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere, quale motivo di ricorso, l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14324; 3 luglio 2014, n. 15205; Cass., Sez. 6, 16 luglio 2014, n. 16300).

5. – E’ parimenti inammissibile il secondo motivo.

In tema di determinazione dell’assegno nei giudizi di separazione e divorzio, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che l’effettuazione d’indagini patrimoniali a mezzo della polizia tributaria, prevista dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, ove il relativo diniego trovi giustificazione, anche per implicito, in una valutazione di superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti (cfr. Cass., Sez. 1, 6 giugno 2013, n. 14336; 18 giugno 2008, n. 16575; 28 aprile 2006, n. 9861). Tale valutazione nella specie è stata puntualmente esplicitata dalla Corte di merito, la quale, nel rigettare l’istanza di effettuazione delle indagini patrimoniali proposta dal ricorrente, ha ritenuto superfluo qualsiasi accertamento in ordine all’attività lavorativa svolta dalla controricorrente, rilevando che l’ammissione di quest’ultima, secondo cui ella prestava lavoro in qualità di domestica per alcune ore alla settimana, aveva trovato conferma nei risultati di indagini svolte dallo stesso resistente, e ritenendo pertanto provato che gl’introiti della R. fossero insufficienti ad assicurarle perfino il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente, il quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni. Inammissibile risulta poi la produzione dei documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., che, in quanto concernenti lo stato di salute, la situazione occupazionale ed il reddito del ricorrente, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, avuto riguardo al disposto dell’art. 372 c.p.c., che esclude il deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, fatta eccezione soltanto per quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna L.I. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, ivi compresi Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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