Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14732 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 106/04/07 depositata il 13 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;.

Udito il P.G. in persona del dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 106/04/07, depositata il 13 novembre 2007, con la quale è stato respinto l’appello dell’Agenzia avverso la decisione con cui la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso riguardo ad un atto irrogativo di sanzioni a carico della contribuente in epigrafe per aver impiegato lavoratori non in regola con la documentazione obbligatoria; ritenuto che la contribuente non si è costituita;

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, è concluso dal seguente quesito: dica la Corte se la presente controversia…rientri nella giurisdizione del giudice tributario o se invece sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario a seguito della sentenza n. 130/08 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria?”;

ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è vero che il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione), si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, tuttavia tale efficacia retroattiva si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione; ritenuto che conseguentemente, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Sez. Un. 28545/08, conf. Sez. Un. 29523/08); ritenuto che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione; ritenuto che, alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

ritenuto che con l’ultimo motivo di impugnazione, il quarto, anticipato per comodità di esposizione, l’Agenzia, con riferimento alla posizione di tale N.M. rinvenuto all’atto dell’accesso dei funzionari dell’Ufficio dietro il banco del bar, ha lamentato l’erroneità della decisione della CTR per aver quest’ultima escluso la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro, non potendosi ritenere che il N., fidanzato con altra dipendente del locale, lavorasse alle dipendenze della B. per il solo fatto di trovarsi all’interno del locale;

ritenuto che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito per cui è preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, con la conseguenza che non va presa in esame la doglianza mediante la quale parte ricorrente, pur deducendo un vizio di violazione di legge, avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, volta ad una nuova pronuncia sul fatto;

rilevato che con il secondo ed il terzo motivo l’Agenzia, con riguardo alla posizione della dipendente Piccini Nunzia, ha lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, per aver la CTR ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni della contribuente che il rapporto di lavoro fosse iniziato sei giorni prima dell’ispezione sull’errato presupposto che spettasse all’Amministrazione confutare le dichiarazioni di parte contribuente provando il contrario;

ritenuto che a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra proporsi, querela di falso;

ritenuto che “con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1^ gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione;

ritenuto che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1^ gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra nel 1^ gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento), e che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che (come nella specie) nonostante la mancanza di prova non fornita dal datore di lavoro annulli l’atto di irrogazione delle sanzioni” (Sez. Un. 23306/09);

ritenuto in conclusione che, disatteso il primo e dichiarato inammissibile il quarto, vadano invece accolti il secondo e terzo motivo di ricorso con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti di tali motivi; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza dei principi richiamati, la causa debba essere rinviata ad altra Sezione della CTR Liguria, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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