Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14732 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.13/06/2017),  n. 14732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17186/2016 proposto da:

D.N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI

DE’ CALBOLI 44, presso lo studio dell’avvocato FABIO VIGLIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ANTONIO FERRARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 49/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– D.N.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 49/03/2016, depositata in data 27/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, a seguito del disconoscimento di costi, per maggiori IRPEF, IRAP, IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, per tardività, essendo stato proposto il “9/11/2012”, oltre il termine di 60 gg. maggiorato di 46 gg. per la sospensione feriale), a fronte della notifica dell’atto impositivo, perfezionatasi il “22/6/2017”, tramite ritiro dell’atto da parte del contribuente presso l’Ufficio postale.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che “eventuali vizi formali del procedimento notifica torio relativi all’invio della comunicazione di avvenuto deposito” erano “superati ai sensi dell’art. 156 c.p.c.”.

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– in sede di memoria, il ricorrente ha chiesto disporsi il rinvio a N.R. dell’adunanza già fissata, dando atto di avere depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, con modificazioni, in relazione a carico di ruolo correlate all’accertamento qui impugnato;

– avendo il ricorrente chiarito, in istanza, che la cartella, di cui è stata chiesta la definizione agevolata, c.d. “rottamazione”, concerne l’intero carico tributario scaturente dall’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, è opportuno disporre rinvio a N.R., in attesa di verificare il buon esito della definizione agevolata.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo, ai sensi della L. n. 225 del 2016.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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