Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14732 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13644-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE

EMANUELE, STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2507/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2009 R.G.N. 9962/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda con la quale E.V. – esponendo che l’INPS, con decreto ingiuntivo passato in giudicato, era stato condannato a corrisponderle, per l’anno 1999, il sussidio per lavori socialmente utili per un ammontare di L. 850.000, maggiorato dell’adeguamento al costo della vita ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 – aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto al calcolo della maggiorazione suddetta per l’anno 2000 sull’importo complessivo dovutole in base al provvedimento monitorio. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta osservando che, nella specie, l’istante era stata impiegata, sia nell’anno 1999 che nell’anno 2000, nel medesimo progetto di lavori socialmente utili; e tanto, in considerazione del precedente giudicato, precludeva di determinare autonomamente la misura dell’assegno per l’anno 2000.

imponendo, invece, di utilizzare il complessivo importo liquidato nel decreto ingiuntivo non opposto come base di calcolo per il computo dell’adeguamento ISTAT spettante per l’anno successivo.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria.

La parte privata non ha svolto attività difensiva.

Motivazione Semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’INPS, nell’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in riferimento al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e L. 17 maggio 1999, n. 144 art. 45, osservando che erroneamente la Corte di merito ha attribuito al decisum del decreto ingiuntivo valore di giudicato nella causa successivamente instaurata, caratterizzandosi, quest’ultima, per una sostanziale diversità non solo del “petitum” ma anche della “causa petendi”, perchè le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio per due annualità diverse.

2. Il ricorso è fondato.

3. Intende, infatti, il Collegio dare continuità all’insegnamento espresso da questa Corte, in una fattispecie identica a quella in esame, nella sentenza n. 23918 del 2010 (richiamata anche dall’INPS nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.), nella quale – richiamandosi il principio espresso dalle Sezioni Unite, per cui “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato” (Cass. Sez. un. n. 4510 del 2006; nello stesso senso, Sez. un. n. 24373 del 2006), nonchè la giurisprudenza di legittimità più recente (vedi Cass. n. 18041 del 2009) che nega efficacia vincolante, in un successivo giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, al giudicato formatosi su una sentenza definitiva di merito, allorquando quest’ultima sia priva di una specifica “ratio decidendi”, quando, cioè, accolga o rigetti la domanda senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta – è stato espresso il seguente principio di diritto ” Quando il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per la stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta – l’efficacia di tale giudicato non può giungere fino al punto di farlo ritenere vincolante in un successivo giudizio, ancorchè avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, mancando il provvedimento monitorio di un supporto argomentativo valevole a consentirgli di spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie”.

4. Alla stregua del riferito principio – non contraddetto nella vicenda oggetto di causa, dal momento che la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla esistenza di una motivazione del decreto ingiuntivo esplicitamente e specificamente ricognitiva del diritto dell’istante a percepire non solo per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi, sia la maggiorazione dell’importo del sussidio mensile per lavori socialmente utili (portata da L. 800.000 a L. 850.000 dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9), sia la rivalutazione annua le ISTAT prevista dalla L. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, – il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in parola può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto previdenziale di corrispondere per l’anno 1999 la somma indicata nel provvedimento monitorio, mentre non può estendersi al riconoscimento di un diritto dell’interessata a percepire, anche per gli anni successivi, tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

5. in conclusione il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa per nuovo esame al giudice d’appello indicato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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