Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14731 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cola

di Rienzo n. 92, presso l’avv. ELISABETTA NARDONE, dalla quale,

unitamente all’avv. GIOVANNI PATTAY del foro di Genova, è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Orti

della Farnesina n. 116, presso l’avv. ROBERTO COLICA, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n 32/14,

pubblicata il 14 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Genova ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da A.F. avverso la sentenza emessa il 9 novembre 2012, con cui il Tribunale di Chiavari, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dall’appellante con C.S., aveva confermato l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima, ponendo a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice stai, ed escludendo l’obbligo dell’ A. di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne F..

2. – Avverso la predetta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale la C. ha resistito con controricorso.

3. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 e degli artt. 737 c.p.c. e segg., affermando che, nel dichiarare improcedibile l’appello, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei procedimenti d’impugnazione che si svolgono con rito camerale il decorso del termine per la notifica del ricorso, non preceduto dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma solo la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine.

4. – Il motivo merita accoglimento.

A fondamento della decisione, la Corte di merito ha infatti rilevato che il ricorso in appello, depositato in Cancelleria entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non era stato notificato all’appellata entro il termine indicato nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione; pur dando atto che, su istanza dell’appellante, il Presidente aveva concesso un nuovo termine per la notifica, regolarmente rispettato dal ricorrente, ha ritenuto che l’inosservanza del primo termine comportasse l’improcedibilità dell’impugnazione, osservando che, nonostante il carattere ordinatorio del termine, il decorso dello stesso, non preceduto dalla proposizione di un’istanza di proroga, determina la decadenza dall’attività processuale al cui compimento è finalizzato.

Tale affermazione costituisce puntuale applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, l’omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione determina l’improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall’attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un’istanza di proroga presentata prima della scadenza (cfr. Cass., Sez. 3, luglio 2013, n. 17202; 15 dicembre 2011, n. 27086; 17 maggio 2010, n. 11992). Il principio in esame, più volte ribadito in passato, risulta peraltro superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che, nei procedimenti d’impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicchè la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2014, n. 21111; 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., Sez. 6, 22 luglio 2014, n. 16677).

Alla stregua di tale indirizzo, l’inosservanza del termine originariamente assegnato per la notificazione del ricorso non avrebbe potuto giustificare la dichiarazione d’improcedibilità dell’impugnazione, ritualmente proposta entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c.; l’intervenuta costituzione dell’appellata, a seguito della notifica effettuata dall’appellante entro il nuovo termine concesso dal Presidente, escludeva a sua volta la necessità di procedere alla fissazione di un ulteriore termine, con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere esaminato nel merito, previa, se del caso, concessione di un rinvio dell’udienza, al fine di consentire all’appellata la predisposizione di un’adeguata difesa”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nel controricorso, in cui la C. si limita ad insistere sulla correttezza della decisione impugnata, invocando l’orientamento giurisprudenziale dalla stessa applicato, senza far valere ragioni tali da giustificarne la conferma.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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