Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14731 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.G. +3;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 351/01/07, depositata il 14 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 351/01/07, depositata il 14.11.07, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, opposto dagli eredi di P.A. per il mancato conteggio di alcune passività; ritenuto che i contribuenti non si sono costituiti;

ritenuto che con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza perchè nel definire una lite promossa avverso un avviso di liquidazione dichiarava l’illegittimità del diniego di condono riguardante una cartella di pagamento oggetto di un’altra lite; ritenuta l’assoluta mancanza di correlazione della riportata censura con la ratio decidendi della sentenza, fondata invece sulla considerazione che, avendo l’Ufficio rettificato la dichiarazione di successione resa dagli interessati, l’avviso di liquidazione opposto non poteva essere considerato una mera liquidazione del tributo, con la conseguenza che esso era condonabile onde l’illegittimità del diniego di condono opposto dall’Amministrazione; ritenuto che, a causa della mancata correlazione tra doglianza e ragioni della decisione, deve essere ritenuta l’inammissibilità della censura in esame;

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la CTR avrebbe sbagliato nel ritenere che la lite potesse rientrare nel condono per la totalità dell’imposta liquidata, e non solo nei limiti della maggiore imposta determinata; ritenuto che la doglianza è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si debbono escludere dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata, ai sensi della L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 16, comma 3. lett. a), solo le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo emanati senza il previo esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni (Cass. n. 12147/2004, 19507/2004. n. 2962/06); ritenuto che nel caso di specie, non può correttamente parlarsi di atto con cui l’ufficio “si è limitato a chiedere l’imposta dovuta in base ai dati… dichiarati” nella denunzia di successione, in quanto gli eredi hanno dedotto che il valore dell’asse ereditario era inferiore a quello assunto, a ragioni di passività non considerate dall’Ufficio; ritenuto che la lite è costituita dall’intera pretesa tributaria oggetto dell’avviso emesso dall’Amministrazione, al di là della misura in cui il contribuente riconosce la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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