Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14731 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/06/2017), n. 14731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5545/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAISIELLO 15,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FABIO CIANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3446/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di I.I. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3446/28/2015, depositata in data 22/07/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a titolo di maggior reddito da partecipazione nella società Car Work sas, a seciulto di rideterminazione del reddito della suddetta società, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinte il ricorso del contribuente.
– in particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del contribuente, hanno sostenuto la fondatezza dell’eccezione preliminare, sollevata in appello, dai contribuente, ma rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, di nullità dell’atto impositivo, in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato perchè privo della necessaria qualità dirigenziale.
– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con, motivazione semplificata.
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
che:
– il ricorrente, in sede di memoria, ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, la sospensione del giudizio, in attesa di potere depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
– ne consegue la chiesta sospensione del giudizio.
PQM
Sospende sino al 10/10/2017 il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017