Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14730 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13788 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 123/04/15 della Commissione tributaria

regionale del Molise depositata il 5.5.2015;

udita nella camera di consiglio del 12.11.2020 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 123/04/15 la Commissione tributaria regionale del Molise ha esposto, in punto di fatto, che alla (OMISSIS) s.p.a. è stato notificato avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno 2003 per l’emissione di otto fatture relative ad operazioni intracomunitarie per un cessionario finlandese che risultava cessato dal 29.1.2002, nonchè l’emissione di fatture non imponibili nei confronti della ditta A. & Partners senza che ricorressero i presupposti di non imponibilità.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dalla società sul presupposto della violazione di quanto previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50 per fruire del beneficio della non imponibilità delle cessioni di beni in punto di correttezza dei dati identificativi del cessionario esposti dal cedente.

La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate sull’assunto che la società finlandese cessionaria aveva sì modificato il codice identificativo, ma era effettivamente esistente al momento della cessione della merce.

Da ciò è derivato, secondo i giudici di merito, che l’operazione è stata fiscalmente corretta e le fatture sono state emesse regolarmente.

Ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidandolo a sei motivi. Il Fallimento della società è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La motivazione della sentenza è incomprensibile e sganciata dalla fattispecie concreta sottoposta all’esame dei giudici di merito, nonchè meramente apparente per non avere esaminato compiutamente i fatti rilevanti ai fini della decisione.

Il secondo motivo riguarda la violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41, 46, 50,58, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54 nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La circostanza che la società finlandese acquirente fosse comunque esistente, sia pure con altro codice identificativo rispetto a quello indicato nelle fatture, non era idonea a ritenere non imponibili le fatture.

Con il terzo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41, 46, 50 e 58, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54 e dell’art. 2697 c.c. relativamente alle fatture emesse nei confronti della A. & Partners s.a.s. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sul punto la motivazione della CTR (fondata sul solo rilievo della produzione di documentazione idonea a supportare la tesi difensiva della società) ha omesso di prendere in esame i motivi di contestazione esposti nel verbale di accertamento e le controdeduzioni dell’Agenzia davanti alla Commissione provinciale.

Il quarto motivo ha ad oggetto la falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 58 e la violazione dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avendo omesso il giudice di merito di accertare l’effettiva esportazione della merce.

Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancanza di prova che la merce sia stata inviata ad operatore comunitario irlandese ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La circostanza è decisiva in quanto la mancata prova della cessione all’operatore comunitario comporta il venire meno della non imponibilità dell’IVA.

Il sesto motivo riguarda l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sui motivi di appello sollevati dall’Agenzia in relazione alla sentenza della Commissione provinciale in punto di sanzione per omessa registrazione delle fatture ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 47.

Possono essere esaminati congiuntamente i motivi primo, quinto e sesto con i quali si deducono vizi che riguardano la motivazione della sentenza.

Da un lato il provvedimento impugnato esibisce una motivazione meramente apparente per avere fatto riferimento alla “documentazione prodotta in giudizio” dalla società a fondamento della tesi difensiva, senza dare conto di quale fosse tale documentazione.

La mera affermazione secondo cui la società cessionaria finlandese è “attualmente in piena attività” poggia su elementi non illustrati e, dunque, non verificabili sotto il profilo probatorio; conseguentemente, il passaggio motivazionale successivo secondo cui la premessa “lascia capire” che il codice identificativo preesistente sarebbe “confluito in altro tuttora vigente”, manca della illustrazione del necessario presupposto.

E’ pienamente integrato, dunque il vizio di motivazione omessa o meramente apparente che ricorre “allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. sez. 6-5, 7 aprile 2017, n. 9105, conforme Cass. sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

Altro vizio che attinge il sintetico percorso motivazionale della sentenza impugnata riguarda l’omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato accertamento che la merce sia stata inviata al cessionario comunitario con sede in (OMISSIS) Largo Food Exports Ltd..

Esame del quale manca alcuna traccia grafica nella sentenza.

A tale proposito deve precisarsi che l’originario accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso per l’anno 2003 riguardava tre contestazioni: l’emissione di otto fatture con l’indicazione di non imponibilità ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 41 nei confronti di operatore finlandese il cui codice identificativo risultava precedentemente cessato; l’emissione di fatture nei confronti della ditta A. & Partners con indicazione di non imponibilità sempre ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 41 (fatture per le quali non poteva ritenersi sussistente l’ipotesi della “triangolazione comunitaria” e, dunque, della effettiva destinazione, tramite la A. & Partners, della merce ad operatore irlandese); l’omessa registrazione con le modalità prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 47 di fatture relative ad acquisti comunitari.

La sentenza impugnata si è soffermata pressochè esclusivamente sulla prima delle predette violazioni, omettendo ogni motivazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione sollevati con il verbale.

In particolare, con riferimento a quanto eccepito con il quinto motivo, ha omesso di prendere in esame la decisiva circostanza costituita dalla destinazione della merce fatturata alla A. all’operatore intracomunitario irlandese.

Infine, nel complessivo deficit motivazionale della sentenza, va ricompreso quanto eccepito con il sesto ed ultimo motivo di ricorso ove si censura la decisione della CTR per avere omesso di prendere in considerazione il motivo di appello relativo alla contestazione concernente l’errata registrazione D.L. n. 331 del 1993, ex art. 47.

Anche in questo caso manca qualsiasi riferimento grafico alla questione che è stata totalmente pretermessa, per come è agevole desumere dal confronto tra la sentenza oggetto di impugnazione e l’atto di appello trascritto in calce al ricorso per cassazione.

Si è verificata, quindi, con riferimento alla contestazione relativa al punto in esame (il terzo di quelli oggetto dell’originaria contestazione contenuta nel verbale di accertamento) una vera e propria omessa pronuncia a fronte della specifica deduzione contenuta nell’atto di appello.

La sentenza è dunque affetta anche dalla nullità denunciata con il motivo in esame in quanto “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” (Cass. sez. 4, 27 ottobre 2014, n. 22759).

Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso per i motivi primo, quinto e sesto con assorbimento dei restanti.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione che regolerà anche le spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, quinto e sesto e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR del Molise in diversa composizione anche per regolare le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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