Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14730 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX
Settembre n. 3, presso l’avv. prof. BRUNO SASSANI, unitamente
all’avv. prof. CLAUDIO CECCHELLA ed all’avv. CARLOTTA SANTARNECCHI,
dai quali rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Barberini n. 3, presso gli avv. LAURA REMIDDI e SABRINA FASULO,
dalle quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1017/14,
pubblicata il 17 giugno 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Fasulo per la controricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza del 1 febbraio 2013 il Tribunale di Pisa, dopo aver pronunciato la separazione personale dei coniugi L.M.A. e F.C., rigettò le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti e dispose l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo a carico del L. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 2.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della F. ed un assegno mensile di Euro 4.500,00 per il mantenimento dei figli, nonchè l’obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli;
che l’appello proposto dal L. è stato parzialmente accolto con la sentenza di cui in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello incidentale proposto dalla F., rideterminando in Euro 1.500,00 mensili l’importo dell’assegno dovuto dall’appellante per il mantenimento dell’appellata.
che avverso la predetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, al quale la F. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi illustrati anche con memoria, al quale il ricorrente ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto ritualmente sottoscritto anche dai difensori il 5 aprile 2016 e depositato in Cancelleria il 6 aprile 2016, L.M.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’adunanza in Camera di consiglio, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia, ritualmente comunicata ai difensori della controricorrente, non sia stata accettata da quest’ultima;
che, infatti, nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 306 c.p.c., che subordina la dichiarazione di estinzione all’accettazione della controparte, dal momento che la rinuncia al ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2011, n. 9857; Cass., Sez. 3, 15 ottobre 2009, n. 21894);
che, pertanto, la notificazione o la comunicazione previste dell’art. 390 c.p.c., u.c., rispondono all’esclusiva finalità di sollecitare l’adesione della controparte alla rinuncia, ai fini dell’esonero del rinunciante dalla condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
che ai fini dell’estinzione non può assumere alcun rilievo neppure la mancata rinuncia della controricorrente al ricorso incidentale, proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, e destinato quindi a restare assorbito per effetto della rinuncia a quest’ultimo;
che, nonostante la mancata accettazione della controricorrente, sussistono giustificati motivi per la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, avuto riguardo all’oggetto della controversia ed al carattere condizionato del ricorso incidentale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016