Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14730 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Scrima S.r.l.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 89/02/08, depositata il 13 maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 89/02/08, depositata il 13 maggio 2008, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimità dell’atto di irrogazione di sanzioni a carico della società in epigrafe della stessa per aver impiegato lavoratori non in regola con la documentazione obbligatoria; ritenuto che la contribuente resiste con controricorso;

ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, dell’art. 2699 c.c. e segg., e l’omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si fonda sul rilievo che “il processo verbale del 16.07.03 trasmesso dal Ministero del lavoro aveva accertato che la ditta non provvedeva alle registrazioni obbligatorie per due dipendenti risultati assunti nel giugno 2002. Gli stessi verbalizzanti ricevendo le dichiarazioni dei due dipendenti annotavano che entrambi dichiaravano la mancata consegna del libretto di lavoro all’atto dell’assunzione”; ritenuto che pertanto la CTR avrebbe dedotto in motivazione circostanze non vere, e cioè che dallo stesso verbale del 16.7.2003 risultava che i due dipendenti all’atto dell’ispezione risultavano iscritti nei libri matricola rispettivamente dal 4 luglio e dal 7 agosto 2002, per cui si sarebbe resa quindi autrice di un travisamento dei fatti;

ritenuto che, nella parte poi in cui consiste nell’asserito travisamento di risultanze processuali, la censura non può essere presa in considerazione in quanto, concernendo circostanze che sarebbero state affermate in contrasto con la prova acquisita e non veri vizi logici o giuridici ex art. 360 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non con il ricorso per cassazione;

ritenuto che il ricorso proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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