Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1473 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1473 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 17034-2011 proposto da:
LAURETTI ALFREDO LRTLRD38H11E527W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo
studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CESTRA MARIA
ANTONIETTA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DI PLACIDO SALVATORE DPLSVT24H15E527T, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO ITALIA 97, presso lo studio
dell’avvocato DE BATTISTA FLAVIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIANI ALESSANDRO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2014

avverso la sentenza n. 803/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.2.2010, depositata il 26/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 17034 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

17034/2011

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte

di locazione.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009).
Con due motivi il ricorrente denuncia:
1)violazione di cui all’art. 360, comma I, n. 5)

in

riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., 110 e 116 c.p.c.;
2) violazione di cui all’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c. in
relazione agli artt. 91, comma I, c.p.c. nella sua previsione
antecedente alla novella di cui alla legge 18.06.2009 n. 69,
con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese
processuali e all’applicazione del criterio della soccombenza
sia in primo grado che nel grado di appello.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Al di là delle possibili ragioni di novità della censura
proposta, la Corte di merito, nel condividere le ragioni di
diritto espresse dal primo giudice, ha ritenuto che la
produzione del contratto preliminare di compravendita di
altro immobile fosse elemento soltanto presuntivo della

3

d’Appello di Roma in data 26.5.2010 in materia di contratto

17034/2011

volontà dell’odierno ricorrente di non rinnovare il contratto
di locazione, non appena acquisita la disponibilità di altra
abitazione.
Ha conseguentemente ritenuto sussistere l’interesse ad agire
\\

conseguire la pronuncia di

cessazione del rapporto alla suindicata scadenza, nonché il
titolo per il rilascio del bene”.
Trattasi di una valutazione di merito – peraltro avallata
anche dai fatti successivi se corrisponde al vero che
l’immobile fu rilasciato solo in data 10.5.2010 come rileva
il resistente ( pag. 4)- nella quale non entra il valore
della prova presuntiva, come denunciato dal ricorrente.
La produzione del contratto preliminare – il quale ha effetti
soltanto obbligatori non costituisce da sola, per il
giudice del merito, la prova della inequivoca volontà di
rilasciare l’immobile ” una volta acquisita la disponibilità
di altra abitazione”; e ciò perché ” … nella specie, non
risulta fornita dall’appellante prova alcuna di aver
manifestato inequivocabilmente al locatore la propria
intenzione di non rinnovare il contratto e rilasciare
l’immobile alla scadenza del 1-11-2009″.
Si tratta, pertanto, soltanto di un elemento probatorio,
giudicato, da solo insufficiente a dimostrare l’assunto del
convenuto.

4

del locatore al fine di

17034/2011

Né in senso contrario,

l’attuale ricorrente fornisce

ulteriori elementi non considerati dal giudice del merito, al
quale spetta la loro valutazione, che possono essere
censurati, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il

Quanto al secondo motivo, relativo alla condanna alle spese
del giudizio di primo e secondo grado, la sua corretta
attribuzione all’attuale ricorrente deriva dal principio
della soccombenza, correttamente applicato.
Il motivo è, quindi, inammissibile “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi

e

3.200,00,

di cui C 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

5

profilo della motivazione viziata.

17034/2011

Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte

suprema di cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA