Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1473 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1473 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 75-2016 proposto da:
GIORDANO NICOLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio
dell’avvocato BELLINO ELIO PANZA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO PICA;

– ricorrente contro
COMUNE CERRETO SANNITA;

– intimato avverso la sentenza n. 5630/15/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Data pubblicazione: 22/01/2018

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e dato atto che il ricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 5630/15/2015, depositata il 10 giugno 2015, la CTR
della Campania rigettò l’appello proposto dal sig. Nicola Giuseppe
Giordano nei confronti del Comune di Cerreto Sannita avverso la
sentenza della CTP di Benevento, che aveva rigettato il ricorso
proposto dal contribuente medesimo avverso avviso di accertamento
ai fini ICI relativo all’anno 2007.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria
critica alla proposta del relatore depositata in atti.
Il Comune intimato non ha svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione dell’art. 2 del d. lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva
escluso che la base imponibile dell’ICI dovesse essere riferita al
fabbricato già realizzato, composto da un seminterrato e da un primo
piano, per i quali l’imposta era regolarmente versata, e non già al
sottotetto/mansarda, non ultimato né utilizzato, ovvero all’area su cui
insiste l’intero immobile.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte in cui la
Ric. 2016 n. 00075 sez. MT – ud. 19-10-2017
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dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

decisione impugnata ha escluso l’eccepita pertinenzialità dell’area
oggetto di accertamento a servizio del fabbricato di proprietà del
ricorrente.
Va esaminato con priorità il secondo motivo.
Esso, che è privo, peraltro, dell’indicazione del parametro normativo di

un’insufficienza motivazionale relativamente all’accertamento di fatto
compiuto dal giudice di merito quanto all’esclusione della destinazione
dell’area oggetto di accertamento a pertinenza del fabbricato di
proprietà del ricorrente.
Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n.
8053) hanno chiarito che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua
nuova formulazione, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio,
non consente più alla Corte il sindacato in punto d’insufficienza
motivazionale della decisione impugnata.
Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, che risulta
certamente conforme al cd. minimo costituzionale in punto di
assolvimento dell’obbligo di motivazione, consentendo un adeguato
controllo sulla ratio decidendi, contiene un duplice accertamento di fatto:
quello volto a giustificare l’esclusione del rapporto di pertinenzialità
invocato dal contribuente in ragione sia della mancanza di previa
denunzia, sia dell’insufficienza delle prove offerte dal contribuente
(fotografie allegate all’atto di appello); l’altro in punto di accertamento
del contrario di quanto addotto dal contribuente, che la mansarda cioè
fosse « tale e non […l dotata di propria autonomia fisica rispetto al
resto del fabbricato».
Detto accertamento è incensurabile in sede di legittimità, in ordine al
primo profilo perché la denuncia è stata prospettata in relazione ad
un’insufficienza motivazionale che non è più soggetta al sindacato di
Ric. 2016 n. 00075 sez. MT – ud. 19-10-2017
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riferimento, deve ritenersi inammissibile, perché di fatto denuncia

questa Corte secondo la formulazione del novellato art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., nonché, in relazione al secondo profilo perché esso non è
stato neppure oggetto di censura in relazione a detta norma, neppure
invocata dal contribuente.
Né lo sforzo argomentativo svolto dal ricorrente con la memoria

del relatore, atteso che la memoria ex art. 378 c.p.c. può assolvere
unicamente a funzione d’illustrazione delle difese già svolte in ricorso o
controricorso, (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 17 ottobre 2017, n.
24516; Cass. sez. 6-3, ord. 25 febbraio 2015, n. 3780; Cass. sez. 6-3,
ord. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass. sez. 3, 7 aprile 2005, n. 7260),
senza che siano consentite integrazioni.
Alla defìnitività dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di
merito consegue l’assorbimento del primo motivo volto a contestare la
correttezza, in punto di diritto, della pronuncia impugnata, quanto
all’individuazione come base imponibile ai fini ICI del valore dell’area
oggetto di utilizzazione edificatoria.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va statuito in ordine alle spese del
giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimato Comune difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottob • 2017

Ric. 2016 n. 00075 sez. MT – ud. 19-10-2017
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depositata in atti è idoneo a superare il pertinente rilievo della proposta

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