Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1473 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28483-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA del 26/03/2015, depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di A.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 530/03/2015, depositata in data 29/04/2015, con la quale – – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza, presentata il 7/07/2009, di rimborso del 50% della ritenuta applicata sull’indennità di incentivo all’esodo, percepita in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2000 (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni cd i 55 anni, e non solo alle donne, secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

I giudici di appello hanno ritenuto) non fondata l’eccezione di decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 opposta dall’Ufficio, dovendo in ogni caso il dies a quo del termine “biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21” di decadenza individuarsi, per tutte le trattenute, nel momento in cui il diritto poteva essere esercitato e quindi nella data in cui era stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia VE, del “gennaio 2008”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, avendo i giudici della C.T.R. (e di primo grado) ritenuto operante nella fattispecie, in luogo del termine di cui all’art. 38 citato, quello previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, termine che invece si applica solo in via residuale e sussidiaria, in difetto di una previsione specifica; con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, avendo i giudici di appello ritenuto che il termine per l’esercizio del diritto al rimborso decorre non dal momento in cui è stata versata l’imposta ma dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia su citata, per effetto della quale la normativa in vigore è stata modificata, con previsione di un più favorevole regime agevolativo per il contribuente.

2. Le due censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono fondate.

La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimtà costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, l’istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti tramite ritenuta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente. In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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