Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14729 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7279 del ruolo generale dell’anno 2015
proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
Real Estate Services s.p.a. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del
controricorso dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo del Foro di Milano,
Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano entrambi del Foro di Roma
presso lo studio dei quali in Roma, Via Crescenzio, 91, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 78/2/14 della Commissione tributaria di
secondo grado di Bolzano depositata il 22.7.2014;
udita nella camera di consiglio del 12.11.2020 la relazione svolta
dal consigliere Vincenzo Galati.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 78/2/2014 la Commissione tributaria regionale di Bolzano ha esposto in punto di fatto che la Real Estate Services spa ha presentato istanza di rimborso del credito IVA maturato al 31.12.2007.
L’Agenzia delle Entrate, in ragione di alcune pendenze fiscali riscontrate a carico della società (IRES 2006, Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale 2007 e 2008), ha invitato la stessa a definire i carichi pendenti o presentare fideiussione, pena la sospensione del rimborso.
Avverso la richiesta di definizione dei carichi pendenti e la prestazione della fideiussione, nonchè il provvedimento di sospensione, la contribuente ha presentato ricorso per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 3.
La Commissione tributaria provinciale di Bolzano ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, lo ha accolto limitando la sospensione agli importi eventualmente dovuti per le sanzioni in ragione degli esiti favorevoli al contribuente dei giudizi intrapresi avverso gli avvisi di accertamento che avevano giustificato la sospensione del rimborso (ad eccezione del contenzioso relativo al 2008, ancora in essere).
La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed accolto quello incidentale della contribuente avverso la decisione di concessione della sospensione dei rimborsi nei limiti delle sanzioni.
Rigettata l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi stante la non tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 nel merito la Commissione ha ritenuto limitata la possibilità di sospendere i rimborsi IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis al solo caso di pendenza di procedimento penale.
In relazione all’appello incidentale i giudici di merito hanno rilevato che con sentenza della CTR di Milano era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al procedimento relativo all’anno 2008.
Conseguentemente hanno accolto l’impugnazione incidentale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito anche alcuni profili di inammissibilità del ricorso.
Con istanza del 19.10.2020 la controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Analoga istanza è stata depositata dall’Agenzia delle Entrate in data 28.10.2020.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la concorde richiesta delle parti di cessazione della materia del contendere.
Entrambe, con le separate istanze depositate il 19 ed il 2e.10.2020 hanno evidenziato che i contenziosi aventi ad oggetto le pendenze fiscali in dipendenza delle quali erano stati adottati i provvedimenti di sospensione del rimborso IVA sono stati definiti.
Conseguentemente l’Amministrazione ha provveduto a revocare i provvedimenti impugnati ed a liquidare il rimborso IVA per l’importo di Euro 2.332.124,00, oltre interessi.
Agli atti sono stati prodotti provvedimento di liquidazione ed attestazione del bonifico ricevuto dalla controricorrente.
Ne consegue che la lite fiscale deve intendersi definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Stante la natura della decisione e la complessità delle questioni originariamente sottoposte all’esame delle parti e della Corte, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021