Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14729 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA PANDITON S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott.

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli

Scipioni n. 268/a, presso l’avv. GIANLUCA CAPOROSSI, unitamente

all’avv. GIULIO NEVI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata da

L.L., in virtù di procura per notaio Mario Zanchi del 12 maggio

2014, elettivamente domiciliata in Roma, alla via D. Chelini n. 5,

presso l’avv. FABIO VERONI, unitamente all’avv. FILIPPO PAOLELLI del

foro di Latina, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4640/13,

pubblicata il 9 settembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Fabio Veroni per delega del difensore della

controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dal curatore del fallimento della Panditon Spa, avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2009, con cui il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., avente ad oggetto la dichiarazione d’inefficacia, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 2, di due rimesse in conto corrente dell’importo complessivo di Euro 317.823,45 effettuate con valuta 28 marzo e 10 aprile 2002.

2. – Avverso la predetta sentenza il curatore ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo complesso motivo. Ha resistito con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena Sp.a., succeduta alla Banca Antoniana Popolare Veneta a seguito di fusione per incorporazione.

3. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 67, comma 2, affermando che, nel rigettare la domanda, in quanto avente ad oggetto rimesse effettuate in conto corrente, laddove i pagamenti eseguiti dalla finita erano volti a ridurre l’esposizione debitoria derivante da un mutuo, la sentenza impugnata non ha considerato da un lato che l’importo del finanziamento era stato accreditato sul conto corrente, sul quale era stato addebitato anche il saldo passivo finale, e dall’altro che, in quanto aventi carattere solutorio, le rimesse erano revocabili indipendentemente dal rapporto sottostante.

4. – Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Sulla base delle indicazioni fornite nell’alto di citazione e delle precisazioni compiute dal curatore con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, la sentenza impugnata ha infatti individuato l’oggetto della revocatoria in due versamenti in conto corrente asseritamente eseguiti dalla società fallita nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma ne ha ritenuto non provata l’effettuazione, rilevando che gli stessi non erano riportati negli estratti conto prodotti dalla Banca, ed escludendo la possibilità d’identificarli con quelli risultanti dallo “storico del credito” prodotto in giudizio dal curatore, in quanto tale documento, che il Giudice di primo grado aveva ritenuto attinente ad un finanziamento erogato in favore della società anta, non era in alcun modo correlabile ai rapporti di conto corrente.

Nel contestare quest’ultima affermazione, il ricorrente insiste sul collegamento tra il rapporto di finanziamento e quello di conto corrente, comprovato a suo dire dalla circostanza che su quest’ultimo sarebbero dovuti affluire gli accrediti e gli addebiti relativi al primo, in tal modo proponendo una censura che non investe la ricognizione di una fattispecie astratta recata da una norma di legge, ma la ricostruzione della fattispecie concreta, e sollecitando, in definitiva, una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 4 novembre 2013, n 24679; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694). L’esclusione della coincidenza tra le rimesse impugnate ed i versamenti eseguiti ad estinzione del mutuo, impedendo di riferire a questi ultimi la domanda proposta dal curatore, consente poi di ritenere inconferente il richiamo al carattere solutorio delle rimesse, che in tanto avrebbe potuto assumere rilevanza, ai fini dello accoglimento della domanda, in quanto fosse stata finita la prova della loro effettuazione. Per la medesima ragione, va ritenuta insussistente la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla quale è appena il caso di rilevare che la dichiarazione d’inefficacia dei versamenti eseguiti ad estinzione del mutuo si sarebbe posta in contrasto con il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il quale, pur non impedendo al giudice di rendere la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fiati autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, implica il divieto d’interferire nel potere dispositivo delle stesse mediante l’alterazione di uno degli elementi costitutivi dell’azione (petitum e causa petendi), che si verifica in particolare allorchè la sentenza attribuisca o neghi ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure virtualmente o implicitamente, nella domanda (cfr. Cass., Sez. lav., 24 marzo 2011, n. 6757; 12 agosto 2009, n. 18249; Cass., Sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945)”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente, il quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.

Non appare pertinente, in particolare, l’obiezione del ricorrente secondo cui, ai fini della revocatoria fallimentare, è sufficiente la puntuale indicazione dell’epoca e dell’entità dei pagamenti impugnati, risultando ininfluente la corretta individuazione del rapporto o del contratto bancario in cui hanno trovato collocazione, che viene in rilievo esclusivamente ai fini della verifica del carattere solutorio delle rimesse: nella specie, non era infatti in discussione l’individuazione dell’oggetto della domanda, identificato sia in primo grado che in appello in due rimesse asseritamente affluite sui conti correnti della società fallita, ma (ancor prima della natura solutoria) l’avvenuta effettuazione di tali versamenti, non risultanti dagli estratti conto ma da un documento che la Corte distrettuale ha ritenuto, con apprezzamento non validamente censurato, non riferibile ai rapporti di conto corrente.

Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Fallimento della Panditon S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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