Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14729 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Amalfi di Acunto Aurora & C. sas + 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 22/28/07, depositata il 30 ottobre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Uditi il P.G. in persona del dr. Domenico Iannelli e l’avv. Corea

Ulisse, su delega, per conto della controricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 22/28/07, depositata il 30 ottobre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimità dell’atto di irrogazione di sanzioni a carico della società in epigrafe e di 4 soci della stessa per aver impiegato due lavoratori non in regola con la documentazione obbligatoria; ritenuto che la contribuente resiste con controricorso;

ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, è concluso dal seguente quesito “dica la Corte se la presente controversia…rientri, come ritenuto implicitamente dalla sentenza impugnata, nella giurisdizione del giudice tributario o se invece sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario a seguito della sentenza n. 130/08 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria?”;

ritenuto che recentemente la Consulta, giusto con riferimento ad una controversia analoga avente ad oggetto un atto irrogativo di sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. nella L. n. 73 del 2002, per l’impiego di lavoratori irregolari, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria;

ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se è vero che il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione), si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, tuttavia tale efficacia retroattiva si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione; ritenuto che conseguentemente, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Sez. Un. 28545/08, conf. Sez. Un. 29523/08); ritenuto che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione; ritenuto che, alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato e che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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