Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14728 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21845 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Nologis Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, con sede in Roma, Via Tuscolana n. 1270, presso lo

studio dell’Avv. Alessandro Floris, in qualità di subentrante della

Trasporti Ovest Ticino s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1271/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata il 11.3.2014;

udita nella camera di consiglio del 12.11.2020 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1271/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha pronunciato sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione provinciale di Milano il 2.4.2013 sul ricorso proposto dalla Trasporti Ovest Ticino s.r.l. avverso avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2006.

La CTR ha dichiarato la “nullità del presente processo”, previo rigetto della richiesta dell’appellante di essere rimessa in termini per rinnovare la notificazione dell’atto di appello; adempimento che non era stato effettuato per un errore materiale.

A supporto della richiesta l’Agenzia aveva prodotto il plico inviato per posta raccomandata ed indirizzato alla società appellata ove erano presenti due errori: il primo relativo all’indicazione della città di destinazione (Milano anzichè Brescia), il secondo al codice postale che non corrispondeva nè a quello di Milano, nè a quello di Brescia, bensì ad altro Comune, Bresso.

– La CTR ha rigettato la richiesta ritenendo irrilevante l’esatta indicazione dell’indirizzo del destinatario sull’avviso di ricevimento e nella distinta di presentazione (atto non nella disponibilità dell’agente postale).

Ulteriormente, i giudici di appello hanno motivato l’impossibilità di concedere la rimessione in termini avendo l’Ufficio concorso alla mancata notifica per avere presentato l’atto da notificare pochi giorni prima dello spirare del termine per la proposizione dell’appello.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandolo a cinque motivi.

La società incorporante la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 141,149,153,156,160,327 e 330 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20 e 38, L. n. 890 del 1982, artt. 3, 8 e 14 nonchè della L. n. 742 del 1969, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Assume di avere effettuato correttamente gli adempimenti volti alla esatta individuazione del destinatario dell’impugnazione, come desumibile (e rappresentato anche nella sentenza della CTR) dall’atto di appello, dalla distinta di presentazione e dall’avviso di ricevimento.

Peraltro, la consegna dell’atto all’ufficiale postale era avvenuta entro i termini per la proposizione dell’appello, essendosi così perfezionata la notificazione per il notificante rispetto al quale, dunque, l’impugnazione avrebbe dovuto considerarsi tempestiva.

L’errore successivo presente sulla busta di spedizione non era ascrivibile alla parte ma al soggetto che aveva materialmente scritto l’indirizzo sulla busta (ufficiale postale).

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 141,149,153,156,160,291,327,330 e 350 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20 e 38, L. n. 890 del 1982, artt. 3, 8 e 14, L. n. 742 del 1969, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza ha errato nel considerare “inesistente” la notifica che, al più, avrebbe potuto essere considerata nulla.

Nella fattispecie, la notificazione non poteva ritenersi inesistente essendo avvenuta la presentazione dell’atto per la notifica entro i termini per la proposizione dell’appello ed essendosi perfezionato, quindi, il procedimento notificatorio, per il notificante, entro il termine di legge per l’impugnazione.

L’errata compilazione dell’indirizzo da parte dell’ufficiale postale, con conseguente impossibilità di consegnare l’atto di appello, non poteva comportare come conseguenza l’affermazione di inesistenza della notifica.

Il terzo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione e che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto il codice di avviamento postale (25128) indicato sulla busta e relativo all’indirizzo di destinazione è proprio quello di Brescia e non di Bresso (come erroneamente indicato in sentenza).

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 141,149,153,156,160,327 e 330 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20 e 38, art. 53, comma 3, L. n. 890 del 1982, artt. 3, 8 e 14, L. n. 742 del 1969, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La negligenza, nel caso concreto, sarebbe da addebitare integralmente all’ufficiale postale addetto alla notifica che avrebbe dovuto diligentemente verificare l’esattezza dell’indirizzo da egli apposto sul plico raccomandato confrontandolo con quello presente sulla distinta di consegna.

Ricorre, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, non essendo imputabile al notificante la causa che ha impedito di consegnare l’atto al destinatario, con conseguente possibilità di remissione nei termini a norma dell’art. 294 c.p.c., commi 2 e 3.

Infine, con il quinto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ha errato la CTR nel ritenere l’irrilevanza della correttezza dell’indicazione del recapito nella distinta e nella ricevuta di ritorno essendo del tutto tautologiche ed indimostrate le affermazioni della CTR in punto di mancata disponibilità del primo atto da parte dell’ufficiale postale e di presunta rilevanza del secondo esclusivamente nel caso di effettiva consegna del plico.

I motivi di ricorso, involgendo tutti la questione della notifica del ricorso in appello e la mancata concessione del termine per la rinnovazione dell’adempimento, possono esser esaminati congiuntamente e sono infondati.

Non è contestato tra le parti lo svolgimento dei fatti.

La sentenza di primo grado è stata depositata il 2.4.2013 e l’atto di appello è stato proposto con ricorso consegnato all’ufficiale postale per la notifica alla parte vittoriosa in primo grado in data 18.11.2013.

Pertanto, il termine di sei mesi, oltre alla sospensione di 45 giorni (termini applicabili “ratione temporis” alla presente fattispecie) è stato rispettato dal notificante per il quale, stante il disposto dell’art. 149 c.p.c., comma 3, vertendosi in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la notificazione si è perfezionata al momento della consegna dell’atto per la notifica.

Pacifico tra le parti, altresì, che la distinta di consegna dell’atto contenesse l’indicazione dell’indirizzo esatto del destinatario e che analoga indicazione vi fosse nell’avviso di ricevimento.

Tuttavia, la notifica non è andata a buon fine ed era preciso onere del notificante verificare l’esito della notifica ed, una volta accertatasi del fatto che la stessa non era andata a buon fine, verificarne le ragioni e sanare l’eventuale vizio mediante la rinnovazione della procedura notificatoria.

Solo in quel caso ed in presenza della dimostrazione che il difetto di notificazione non fosse imputabile alla parte richiedente, sarebbe rimasta ferma la data del 18.11.2013 come quella di perfezionamento della notifica ai fini della preclusione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

In tal senso depone il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nel corso degli ultimi anni, ha visto progressivamente affermato il principio secondo cui sussiste un onere/dovere a carico della parte che richiede la notificazione di un atto processuale di seguirne il buon esito e di attivarsi spontaneamente per sanarne eventuali vizi, senza attendere l’autorizzazione del giudice, qualora i tempi processuali consentano tale attività.

In tal senso, rileva, in primo luogo, Cass. sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352 che ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

Il principio è stato poi, ulteriormente precisato e definito da altra decisione delle Sezioni Unite che hanno affermato che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594).

Nell’ipotesi in cui la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta (circostanza dedotta, nel caso specifico, dalla parte ricorrente) il processo notificatorio può essere ritenuto iniziato al momento della richiesta originaria della notifica solo in presenza delle seguenti condizioni che le Sezioni Unite hanno avuto modo di indicare: l’iniziativa per individuare il domicilio esatto del destinatario e completare il processo notificatorio deve essere assunta autonomamente dalla parte istante; l’attività deve essere compiuta immediatamente, ovvero appena appreso l’esito negativo della notificazione; il termine massimo entro il quale completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni è pari alla metà del tempo indicato per ciascun atto di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., a meno che la parte non offra la prova “rigorosa” di non aver potuto osservare il termine.

In senso conforme, fra le molte, Cass. sez. 5, 8 marzo 2017, n. 5974 (ove si sottolinea la circostanza che da “onere” – così si erano espresse le Sezioni Unite nel 2009 – la collaborazione del notificante diviene “dovere” a seguito della sentenza delle Sezioni Unite del 2016), Cass. sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2195, Cass. sez. 6-3, 9 agosto 2018, n. 20700 e Cass. sez. L., 21 agosto 2020, n. 17577.

Nella fattispecie, non risultano assolti gli oneri posti a carico della parte notificante che, avendo chiesto la notifica a mezzo posta in data 18.11.2013, non ha allegato, nè, tanto meno, dimostrato (offrendo una prova rigorosa) di non avere potuto riattivare tempestivamente il processo notificatorio in tempo “utile” per l’udienza del 3.3.2014.

Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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