Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14728 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Pizzeria Far West di Bechelli Pierà e C. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 77/31/07, depositata il 26 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 77/31/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale è stato accolto in parte l’appello dell’Ufficio e dichiarata dovuta, limitatamente ad alcuni periodi, la sanzione a carico della società in epigrafe per aver impiegato lavoratori non in regola con la documentazione obbligatoria; ritenuto che la contribuente non si è costituita;

rilevato che la ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione dell’art. 2700 c.c., e con la seconda la violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, per aver la CTR, in primo luogo, dato credito sul piano probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori per il fatto di essere contenute in un verbale ispettivo ed, in secondo luogo, per aver ritenuto che l’art. 3 citato, all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 144/05, non comporterebbe necessariamente l’automatica applicazione della sanzione pecuniaria a far tempo dal primo giorno dell’anno, in difetto di prova contraria fornita dal datore di lavoro, come nella specie;

ritenuto che le censure, tra loro connesse, vadano congiuntamente trattate; ritenuto che a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra, o possa proporsi, querela di falso;

ritenuto che “con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione;

ritenuto che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1^ gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra nel 1^ gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento), e che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che (come nella specie) nonostante la mancanza di prova, non fornita dal datore di lavoro, annulli l’atto di irrogazione delle sanzioni” (cfr. Sez. Un. 23306/09);

ciò premesso, ritenuto che il ricorso per cassazione proposto, alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

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