Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14728 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2906-2008 proposto da:

L.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controrscorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/07/2007, R.G.N. 3315/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e in subordine il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, accogliendo parzialmente la domanda di L.C.R., ha escluso il diritto dell’istante alla pensione di inabilità civile, mentre le ha riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità ma solamente con decorrenza dal 1 gennaio 2005 condannando, quindi, l’INPS all’erogazione del beneficio da tale data.

Di questa sentenza L.C.R. chiede la cassazione con ricorso articolato in due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

La ricorrente ha anche presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivazione Semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo, con censura di vizio di motivazione, si contesta alla Corte di merito di aver condiviso, quanto alla decorrenza dell’assegno, il parere del secondo degli ausiliari tecnici nominati in appello, avendo quest’ultimo espresso valutazioni scientificamente errate e prive di riferimento ai rilievi mossi in appello alla consulenza tecnica di primo grado.

2. Nel secondo motivo, con denunzia di violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e di vizio di motivazione, si assume che la sentenza impugnata non ha considerato che l’inabilità lavorativa, ai fini del diritto alla pensione di cui all’art. 12 della Legge citata, va intesa non già come inabilità a svolgere una qualsiasi attività, ma un’ attività lavorativa che assicuri all’invalido una esistenza dignitosa.

3. Il ricorso è privo di fondamento.

4. Quanto al primo motivo, la ricorrente si limita a trascrivere i rilievi formulati nei confronti della prima delle due consulenze disposte dalla Corte di merito, ma non muove critiche specifiche alle valutazioni del secondo consulente (dott. F.L.), nominato dal giudice d’appello proprio per rispondere ai rilievi in questione;

peraltro, dell’adesione alla seconda c.t.u. la sentenza impugnata fornisce esplicita ed adeguata motivazione, spiegando come le conclusioni del dott. F. circa il momento di insorgenza della invalidità tutelabile fossero state espresse secondo criteri di ragionevolezza ed esperienza medica, avuto riguardo all’acuirsi col tempo delle sofferenze già riscontrate in primo grado (esiti di tiroidectomia e paratiroidectomia), cui si erano aggiunte quelle, allora non presenti, relative al deficit articolare del rachide e delle articolazioni coxofemorali.

In realtà, le censure alla c.t.u. esposte in ricorso non solo non risultano formulate già dinanzi al giudice a qua (vedi, da ultimo, Cass. n.l0222 del 2009), ma si risolvono nel contrapporre le valutazioni della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico al diverso giudizio diagnostico espresso dal c.t.u. e, per ciò stesso, in un’ inammissibile critica del convincimento del giudice (che tale giudizio ha condiviso) non evidenziando – come invece richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra tante, Cass. n.569 del 2011, nn. 10222, 9988 e 4254 del 2009, n. 6589 del 2000) – l’esistenza, nell’indagine tecnica, di affermazioni in palese contrasto con le nozioni correnti della scienza medica, ovvero l’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, ovvero ancora la mancata considerazione di documentate e di decisivo valore invalidante; in particolare, nella specie, del tutto generici sono i riferimenti alle nozioni scientifiche riguardanti gli esiti della tiroidectomia e paratiroidectomia, che, peraltro, non contrastano, di per sè, con la valutandone dell’ausiliare tecnico riguardo all’avvenuta parziale compensazione delle alterazioni funzionali secondarie alla perdita della tiroide e delle paratiroidi.

5. A loro volta le censure di cui al secondo motivo non esprimono alcun rilievo utile a porre in dubbio l’accertamento della sentenza impugnata relativo alla inidoneità del complessivo quadro morboso di cui era portatrice la ricorrente a ridurne in misura totale la capacità lavorativa (e, quindi, a giustificarne il diritto alla pensione di inabilità), ma si risolvono nella mera trascrizione di una serie di “precedenti” di legittimità concernenti la nozione di “totale inabilità lavorativa” e, come tali, sono inammissibili.

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

7. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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