Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14727 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.M.D., in qualità di titolare della ditta

ORANGERIE DI I.M.D., elettivamente domiciliato

in Roma, alla via del Corso n. 433/d, presso l’avv. GIOVANNI

SPINAPOLICE, unitamente all’avv. SEBASTIANO DE FEUDIS, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI I.M.D., IN QUALITA’ DI TITOLARE

DELLA DITTA INDIVIDUALE ORANGERIE C.V.,

CR.PA., D.G.S. e S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1216/14,

pubblicata il 24 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Cecilia Di Lemia per delega del difensore del

ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da I.M.D., in qualità di titolare della ditta individuale Orangerie di M.D.I., avverso la sentenza emessa il 17 gennaio 2014, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato il fallimento del reclamante, su ricorso di C.V., Cr.Pa., D.G.S. ed S.E..

2. – Avverso la predetta sentenza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – A sostegno dell’impugnuzione, il ricorrente ha dedotto.

a) la violazione o la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver valutato il superamento della soglia di fallibilità in base alle risultanze dello stato passivo, anzichè in bave all’istruttoria prefallimentare, dalla quale erano emerse l’insussistenza di altri crediti, oltre a quelli dei ricorrenti, la riduzione dell’importo di questi ultimi al disotto della soglia prevista dell’art. 15 cit., comma 9, per effetto del pagamento di un acconto, ed il difetto di efficacia esecutiva della diffida accertativa riguardante i crediti degl’istanti;

b) la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., art. 5, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il reclamo riguardasse soltanto il superamento della soglia di fallibilità, senza considerare che egli aveva contestato anche la sussistenza dello stato d’insolvenza, affermata dalla Corte di merito sulla base del mero inadempimento dei crediti fatti valere dagl’istanti e dell’impossidenza di esso ricorrente, nonostante l’assenza di ulteriori indizi e dell’avvenuta cessazione dell’attività della ditta da circa due anni.

4. Il primo motivo è infondato nella parte concernente la possibilità di avvalersi, quale elemento di prova a sostegno dell’avvenuto superamento della soglia minima d’indebitamento al cui riscontro della L. Fall., art. 15, comma 9, subordina la dichiarazione di fallimento, anche delle risultanze non contestate dello stato passivo, la cui utilizzabilità, più volle ribadita da questa Corte in riferimento all’accertamento dello stato d’insolvenza, non può ritenersi esclusa dall’espresso riferimento della norma in esame alle risultanze dell’istruttoria pre-fallimentare, nell’ambito della quale è consentito anche il ricorso ad elementi diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purchè si tratti di elementi anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. 1, 27 maggio 2015, n 10952; 4 maggio 2011, n. 9760; 6 settembre 2006, n. 19141). Nessun rilievo può assumere, in contrario, il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente, il quale non si occupa in alcun modo della questione in esame, riferendosi, per la parte che qui interessa, esclusivamente alla possibilità di tener conto, ai fini del superamento della soglia minima d’indebitamento, anche dei crediti non definitivamente accertati (cfr. Cass., Sez. L 24 aprile 2014, n. 9274).

Tale principio, che trova conferma in altri precedenti riguardanti l’accertamento dei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2015, n. 20877; 2 dicembre 2011, n. 25870), consente di ritenere infondata anche la censura riflettente l’omessa valutazione delle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine ai crediti fatti valere con l’istanza di fallimento, il cui contenuto non è stato d’altronde neppure riportato nel ricorso, nonostante le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito: quest’ultima, infatti, ha sostanzialmente escluso la configurabilità di una ragionevole contestazione dei crediti, in ragione della mancata impugnazione da parte del ricorrente della relativa attestazione, risultante da una diffida accertativa notificatagli dall’Ispettorato del lavoro ai sensi del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 12, comma 3, il cui difetto di efficacia esecutiva è stato quindi correttamente ritenuto irrilevante ai fini del superamento della soglia di fallibilità.

Il motivo è invece inammissibile nella parte riguardante la sopravvenuta riduzione dell’importo complessivo dei predetti crediti al di sotto del limite indicato della L. fall., art. 15, comma 9, trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza impugnata, che, implicando un’indagine di fatto in ordine all’effettuazione di un versamento in acconto da parte del ricorrente, non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stati indicati la fase e l’atto in cui la predetta circostanza è stata dedotta.

5. – E’ altresì inammissibile il secondo motivo.

L’omessa pronuncia del giudice dell’impugnazione in ordine ad una o più censure proposte con l’atto di gravame non è infatti deducibile come motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo dell’inosservanza della legge sostanziale o del vizio di motivazione, riferibili esclusivamente alla decisione di merito, configurandosi invece come error in procedendo, e precisamente come violazione dell’art. 112 c.p.c., che, in quanto idonea a determinare la nullità della sentenza impugnata, dev’essere fatta valere ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass., Sez. lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6, 15 maggio 2013, n. 11801; Cass., Sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12952). La denuncia di tale vizio non può d’altronde risolvervi, come nella specie, nella mera segnalazione dell’avvenuta formulazione di ulteriori motivi di gravame, accompagnata dall’illustrazione delle proprie ragioni di diritto inerenti alle questioni asseritamente trascurate dalla sentenza impugnata, ma postula, a pena d’inammissibilità per difetto di specificità, che la parte riporti puntualmente nel ricorso le censure proposte avverso la sentenza di primo grado, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’oggetto ed i limiti dell’impugnazione, senza dover ricercare al di fuori del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo (cfr. Cass., Sez. 2, 20 agosto 2015, n. 17049; 2 dicembre 2005, n. 26234; Cass., Sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561)”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, non ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, reputando, in dissenso dalla stessa, meritevole di accoglimento il primo motivo d’impugnazione, sulla base di un diverso orientamento, già manifestatosi in alcune precedenti pronunce, ed al quale intende dare seguito anche in questa sede.

La L. Fall., art. 15, u.c., prevede infatti espressamente che il superamento dell’ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell’istruttoria pre-fallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo. Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministeriale al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori. La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti d’interferire con il profilo dell’accertamento dello stato d’insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore ai trentamila Euro sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato d’insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede prefallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento (cfr. Cass., Sez. 1, 13 luglio 2015, n. 14596; 4 luglio 2014, n. 15343).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il secondo motivo d’impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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