Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14727 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8570/2009 proposto da:

LA PREFERITA SNC, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERETTI Marco, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA, in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato LUCISANO Claudio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GARAVOGLIA MARIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 3/12/08, depositata il 15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Preferita s.n.c. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di San Raffaele Cinema (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Tarsu relativo al 1999, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società.

2. I motivi numero 1 e 3 (coi quali si deduce violazione e mancata applicazione di norme di diritto) sono inammissibili innanzitutto per inidonea formulazione dei rispettivi quesiti di diritto.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla sola lettura di esso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili i motivi che (come nella specie) si concludano con quesiti assolutamente generici ed astratti, tali da non porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice dì merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” idonea a definire la controversia (v. tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Il motivo numero 4 è una mera riproposizione del motivo numero 3.

I motivi numero 2, 5, 6 e 7 (coi quali si deduce violazione e mancata applicazione di norme di diritto) mancano della formulazione del quesito di diritto.

E’ infine appena il caso di rilevare che la ricorrente non ha indicato, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti o documenti sui quali sono fondati i motivi in esame e neppure risulta aver depositato tali atti e documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal citato art. 369 c.p.c., comma 1) devono essere depositati a pena di improcedibilità “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato e la relativa collocazione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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