Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14726 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B. & C. S.N.C. DI F.B. in liquidazione, in

persona dei liquidatori p.t. B.F. ed A.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Rocca Sinibalda n. 10,

presso l’avv. MARILENA CARDONE, unitamente all’avv. LUIGI LOMIO del

foro di Melfi, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA MARCOPTEX S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 63/14,

pubblicata il 27 febbraio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1 – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto dalla B. & C. S.n.c. di F.B. in liquidazione avverso la sentenza emessa il 18 settembre 2009, con cui il Tribunale di Meli) aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società appellante avverso lo stato passivo del fallimento della Marcotex S.n.c., avente ad oggetto l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 5, di un credito di Euro 2.656,33.

2. – Avverso la predella sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

3. – Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione è sfata infatti proposta con ricorso notificato il 13 agosto 2014, e pertanto successivamente alla scadenza del termine dimidiato di cui del R.D. 16 aprile 1942, n. 267, art. 99, comma 5 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), decorrente nella specie dalla data di notificazione della sentenza impugnata, eseguita l’11 giugno 2014.

Com’è noto, il predetto termine è rimasto applicabile anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, comma 5 cit., nella parte in cui, con riguardo ai giudizi di opposizione allo stato passivo, faceva decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello e del ricorso per cassazione dall’affissione della sentenza alla porta dell’ufficio (cfr. Cass., Sez. 1, 25 settembre 2014, n. 20291; 23 luglio 2007, n. 16217; Cass., Sez.. 6, 23 maggio 2013, n 12767). Nell’affermare che l’inapplicabilità della disciplina speciale dettata per i giudizi in questione imponeva di fare riferimento alla lex generalis rappresentata dall’art. 326 c.p.c., con la conseguente decorrenza dei predetti termini dalla notificazione della sentenza, che costituisce il mezzo ordinario per portare a conoscenza delle parti il tenore della decisione, questa Corte precisò infatti che la declaratoria d’illegittimità costituzionale non si estendeva a quella parte della norma in esame che prevedeva la riduzione dei termini alla metà di quelli previsti per i giudizi ordinari (cfr. tra le più recenti, Cass, Sez. 125 marzo 2011, n. 6969; 22 ottobre 2007, n. 22107; 3 febbraio 2006, n. 2436). La relativa questione di legittimità costituzionale fu poi dichiarata manifestamente infondata, osservandosi che la predetta riduzione, oltre a non arrecare pregiudizio al diritto di difesa, trovava adeguata giustificazione nella peculiarità di fini e di struttura della procedura fallimentare, con particolare riferimento alle esigenze di celerità ed urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo, peculiarità che non avevano perduto ragionevolezza per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale (cfr. Cass., Sez. 1, 16 novembre 2001, n. 14374; 11 dicembre 1990, n. 11790; 28 marzo 1990, n. 2546).

La decorrenza del termine breve per l’impugnazione non resta esclusa, nella specie, dalla circostanza, segnalata nell’intestazione del ricorso, che la notificazione della sentenza impugnata abbia avuto luogo nei confronti della società ricorrente, anzichè nei confronti del procuratore costituito per la stessa nel giudizio d’appello: in quanto effettuata presso il domicilio da quest’ultimo eletto ed indirizzata alla ” B. & C. S.n.c. di F.B. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Lomio”, la predetta notifica risulta infatti sostanzialmente equivalente a quella eseguita presso il procuratore costituito ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., soddisfacendo l’esigenza che la decisione sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, 12 settembre 2011, n. 18640; 18 settembre 2009, n. 20193; 1l giugno 2009, n. 13546)”.

Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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