Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14726 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 813/2009 proposto da:
B.F.A.R., T.V.C.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POGGIO CATINO 6, presso lo
studio dell’avvocato BRANCO Maurizio, che li rappresenta e difende,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (di Pavia) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso la decisione n. 8949/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di ROMA del 9.11.07, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Maurizio Branco che si riporta agli
scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. B.F.A.R. e T.V.C. M. propongono ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF e ILOR, la C.T.C., in accoglimento del ricorso dell’Ufficio, rinviava alla C.T.R. Lombardia.
2. Giova innanzitutto premettere che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009) e che, a parere del collegio, il quesito di diritto proposto nell’unico motivo di ricorso risulta idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, considerato anche che, pur denunciandosi nella specie violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtà si censura la sentenza impugnata per error in procedendo costituito dalla violazione del contraddittorio per aver pronunciato sentenza in presenza di irrituali notifiche degli avvisi di udienza.
L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 32 e 32 bis, nonchè dell’art. 142 c.p.c., sostenendo che nel giudizio dinanzi alla C.T.C., tutte le comunicazioni successive alla costituzione in giudizio erano state effettuate presso indirizzi che non avevano alcun collegamento con i contribuenti – nelle more del giudizio dinanzi alla C.T.R. trasferitisi all’estero – e non presso lo studio del procuratore domiciliatario nè – volendo ritenere cessata la domiciliazione a seguito del decesso del domicilatario – presso l’ultima residenza dichiarata nel territorio dello Stato, nè, comunque, secondo la procedura di cui all’art. 142 c.p.c.) risulta manifestamente fondato, nei termini di cui in prosieguo.
I contribuenti risultavano residenti all’estero dal 1992, mentre le notifiche de quibus sono state effettuate presso indirizzi di (OMISSIS) che non risultano avere alcun collegamento coi suddetti ricorrenti, laddove, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32, bis, u.c., applicabile ratione temporis, il trasferimento della residenza all’estero aveva fatto venire a mancare l’originaria indicazione di residenza nel territorio dello Stato, così che la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso la segreteria della C.T.C., con conseguente nullità della sentenza impugnata per mancanza di notificazione dei suddetti avvisi.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.C. sezione Lombardia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010