Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14725 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA ITALSEMOLE S.R.L., in persona del curatore p.t.

Dott. R.C., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

G. Boecardo n. 26/a, presso l’avv. GENNARO FREDELLA, unitamente

all’avv. DOMENICO ANDREA JORI, dal quale è rappresentato e difeso

in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Crescenzio n. 91, presso l’avv. CLAUDIO LUCISANO, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1014/13.

pubblicata il 27 agosto 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Marco Marchegiani per delega del difensore del

ricorrente e l’avv. Claudio Lucisano per la controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura propose istanza d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento dell’Italsemole Srl, chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, art. 3, comma 5-novies, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 531, ed in subordine in via chirografaria, dell’importo di Euro 32.566-870,34, oltre interessi, liquidato dalla Corte dei Conti con sentenza emessa il 4 dicembre 2006, a titolo di risarcimento del danno erariale cagionato dal mancato versamento all’AIMA di somme ricavate dalla vendita di partite di grano duro, effettuata dalla società fallita in qualità di assuntrice.

1.1. – Con sentenza del 13 aprile 2011, il Tribunale di Foggia ammise al passivo il credito in via chirografaria, condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali.

2. – L’impugnazione proposta dall’AGEA è stata parzialmente accolta dalla Corte di Appello di Bari, che con la sentenza di cui in epigrafe ha condannato il fallimento al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

3. – Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’AGEA ha resistito con controricorso.

4. – A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101 e dell’art. 91 c.p.c. e art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il fallimento al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto totalmente soccombente, per effetto dell’accoglimento della domanda subordinata di ammissione al passivo in via chirografaria. Premesso che con l’istanza d’insinuazione tardiva l’AGEA aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito esclusivamente in via privilegiata, mentre la domanda di ammissione in via chirografaria, avanzata in via subordinata nel verbale di verifica, non era stata riproposta nel successivo giudizio, sostiene che l’ammissione in via chirografaria non era configurabile come accoglimento di una domanda subordinata, ma come rigetto della domanda principale, in conseguenza della graduazione dei privilegi. Precisato inoltre che in comparsa conclusionale era stata chiesta in via subordinata non già l’ammissione al passivo in via chirografaria, ma l’applicazione del privilegio speciale di cui del D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532, art. 6, afferma che il thema decidendum della controversia riguardava esclusivamente la natura privilegiata del credito, non avendo l’istante proposto una domanda subordinata nei termini previsti dall’art. 183 c.p.c…. osserva infatti che, a differenza del giudizio di opposizione allo stato passivo, quello derivante dalla dichiarazione tardiva di credito non costituisce lo sviluppo in sede contenziosa di una precedente fase di verificazione del credito, ma un normale giudizio di cognizione. assoggettato alla disciplina ordinaria, anche per quanto riguarda le modalità ed i termini per la modificazione della domanda.

5. – Il motivo è infondato.

Premesso che, in tema di regolamento delle spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, nei limiti in cui non risulti violato il principio che esclude la possibilità di porre sia pure parzialmente le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 1 16 giugno 2011, n. 13229; Cass., Sez. 3 10 settembre 1986, n. 5539), si osserva che nella specie la condanna del fallimento al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e della metà delle spese del giudizio di appello è stata giustificata dalla Corte territoriale con l’accoglimento della domanda di ammissione al passivo del credito in via chirografaria, proposta dall’AGEA in via subordinata rispetto a quella di ammissione in via privilegiata, e della quale il curatore aveva chiesto il rigetto, al pari della domanda principale.

L’esito del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento delle richieste formulate dall’attrice, deve ritenersi di per sè sufficiente a rendere configurabile una soccombenza del fallimento, e quindi a legittimarne la condanna alle spese, non potendo condividersi l’affermazione del curatore, secondo cui il mancato riconoscimento della natura privilegiata del credilo si sarebbe tradotto nell’integrale rigetto della domanda proposta dalla creditrice: anche a voler ritenere che quest’ultima non avesse espressamente proposto una domanda subordinata di ammissione al passivo in via chirografaria, la decisione adottata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello non sarebbe configurabile come una mera conseguenza dell’applicazione della disciplina delle cause di prelazione, costituendo accoglimento di una domanda implicitamente desumibile da quella di ammissione al passivo in via privilegiata. Com’è noto, infatti, il privilegio costituisce una particolare qualità del credito, attribuita dalla legge in considerazione della sua causa, ritenuta particolarmente meritevole di tutela, e la sua allegazione in giudizio comporta l’introduzione di una pretesa autonoma, fondata su una causa petendi ulteriore rispetto a quella della domanda avente ad oggetto la semplice ammissione al passivo (cfr. Cass., Sez. 1 19 marzo 2012, n. 4306; 15 luglio 2011, n. 15702): la domanda di ammissione al passivo in via privilegiata cumula pertanto in sè due diverse domande, l’una avente ad oggetto la partecipazione al concorso e l’altra il riconoscimento del privilegio, ed il rigetto di quest’ultima non impedisce l’accoglimento della prima, configurabile come un minus rispetto alla pronuncia richiesta.

L’ammissione al passivo in via chirografaria costituiva pertanto fin dall’origine oggetto della domanda proposta dall’AGEA, il cui accoglimento ha conseguentemente comportato la soccombenza del fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che le contestazioni sollevate dal curatore nella fase dinanzi al Giudice delegato riguardassero esclusivamente l’applicabilità del privilegio – se è vero, infatti, che in tal modo l’oggetto del giudizio è rimasto sostanzialmente circoscritto alla riconducibilità del credito all’ambito applicativo del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5-novies, è anche vero, però, che, in mancanza di accordo tra le parti, il Giudice delegato ha dovuto procedere all’istruzione della causa in riferimento all’intera domanda proposta dalla creditrice, non essendogli attribuita la ficohà di disporre l’ammissione al passivo, neppure in via chirografaria, in attesa della decisione relativa alla richiesta di applicazione del privilegio (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 1 4 giugno 1997, n. 4980; 19 giugno 1995, n. 6937).

L’esclusione della causa di prelazione non è pertanto assimilabile ad un integrale rigetto della domanda proposta dall’AGEA, la quale non avrebbe conseguentemente potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali, potendo al più giustificarsi, in ragione della reciproca soccombenza, una decisione di totale o parziale compensazione, la cui devoluzione alla discrezionalità del giudice di merito esclude comunque la sindacabilità della statuizione in concreto adottata dalla sentenza impugnata”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non meritando accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente, il quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni, che risultano d’altronde conformi a quelle cui è pervenuta una pronuncia immediatamente successiva al deposito della relazione (cfr. Cass., Sez. 6, 17 febbraio 2016, n. 3138).

II ricorso va pertanto rigettato, ma la peculiarità della questione trattata giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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