Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14724 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4695/2014 proposto da:

M.L., in proprio e quale ex legale rappresentante p.t.

della Pronto Marmi di M.L. & C. s.a.s., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BORGHESANO LUCCHESE 19, presso lo studio

dell’avvocato GENEROSO BLOISE, rappresentata e difesa dagli avvocati

SALVATORE RUGGIERO, ERIK FURNO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. (OMISSIS) R.E. DEL TRIBUNALE DI TORRE

ANNUNZIATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 13/12/2013, depositata l’08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Generoso Bloise (delega avvocato Erik Fumo)

difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del

ricorso e si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 4695/2014.

“Pronto Marmi di L.M. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata resa in data 26-27.06.2013, a conclusione di procedimento attivato su iniziativa di N.V. e nel quale l’odierna ricorrente si era costituita.

M. reclamava il provvedimento di primo grado, ma la Corte d’appello di Napoli (sentenza n. 3 del 2014), respingeva il gravame, fondando il suo convincimento, per ciò che qui ancora rileva, sulle seguenti considerazioni:

– contrariamente a quanto lamentato da M., il Tribunale ha giustamente ritenuto la documentazione prodotta dalla fallita inidonea a dimostrare l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui ala L. Fall., art. 1, in quanto tale documentazione era puramente informale. Infatti, la tenuta di una contabilità semplificata (pure concessa) non esime dall’obbligo di tenere le scritture e i libri previsti dall’art. 2214 c.c.;

– l’onere probatorio incombente sulla M. non è stato soddisfatto neppure in appello, atteso che la reclamante, oggi ricorrente, si è limitata a produrre copie del c.d. registro IVA relativamente al 2007-2009, una situazione arretrata nel tempo (l’istanza di fallimento è stata presentata nel 2013);

– privo di pregio è il rilievo di M. secondo cui la società avrebbe cessato di essere attiva dal 2010, perchè tale circostanza non esonera dalla tenuta della contabilità, e quindi non preclude la possibilità di dimostrare l’entità dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, depositando la relativa documentazione fiscale e contabile;

– contrariamente a quanto sostenuto da M., la sentenza del Tribunale ha giustamente ritenuto irretrattabile l’accertamento del credito azionato da N.. Infatti, la sentenza del Giudice del Lavoro che tale credito ha accertato è stata ritualmente notificata, unitamente al precetto, a M.. Questa, poi, ha presentato querela di falso per far accertare la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso del creditore al Giudice del Lavoro; purtuttavia, la sentenza reclamata ha correttamente precisato che, mercè il principio di conversione della nullità in motivi di gravame, M. avrebbe potuto/dovuto ottenere la dichiarazione di nullità della decisione di primo grado proponendo appello.

Contro il provvedimento della Corte territoriale ha proposto ricorso in Cassazione M., affidandosi ai seguenti motivi:

Lviolazione e falsa applicazione L. Fall., art. 1 e artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4); contraddittorietà e omessa pronuncia in ordine a punto decisivo della controversia, nonchè motivazione omessa e insufficiente, per avere la Corte territoriale:

– errato laddove ha ritenuto che la ricorrente non aveva soddisfatto l’onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti dimensionali, perchè ella non era tenuta al deposito dei bilanci presso l’ufficio delle imprese, perchè la società era definitivamente cessata dal 16.01.2010 (con la conseguenza che, nel triennio 2010-2012, oggetto di indagine sulla sussistenza dei presupposti di fattibilità, non aveva prodotto alcun ricavo nè si erano accumulate altre perdite), e perchè la Suprema Corte ha affermato che anche elementi diversi dalle scritture contabili possono contribuire all’indagine circa la sussistenza del requisito di fallibilità;

– errato laddove non ha considerato che la documentazione informalmente prodotta dimostrava che, anche nel triennio 20072009, non ricorrevano i requisiti dimensionali;

– eluso l’obbligo di motivazione laddove non ha spiegato le ragioni della irrilevanza delle prove prodotte dalla fallita a dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali”.

2. violazione e falsa applicazione art. 161 c.p.c., comma 2 e art. 221 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4). Motivazione contraddittoria e aberrante, nonchè violazione art. 111 Cost. (giusto processo), per avere la Corte territoriale errato laddove ha giudicato, da una parte, irretrattabile la sentenza del Giudice del Lavoro che ha accertato la pretesa del creditore; dall’altra, irrilevante la querela di falso spiegata da M. per l’accertamento della falsità della firma apposta sulla ricevuta di consegna del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro. In particolare, la Corte avrebbe errato perchè la falsità della firma implica l’inesistenza dell’atto, e non una mera nullità, di cui non opererebbe il principio di conversione in motivi di gravame, ma sarebbe altresì esperibile una adio nullitalis atta ad accertare il vizio;

3. nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3, 4. 5). Omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, per non essersi la Corte territoriale pronunciatasi circa le istanze istruttorie regolarmente formulate dalla reclamante, oggi ricorrente, che, se accolte, avrebbero condotto, ad avviso di M., all’accoglimento del reclamo.

N. ha notificato e depositato controricorso, chiedendo la reiezione dell’impugnazione principale.

Il primo motivo di ricorso non è fondato. Infatti, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, anche in regime di contabilità semplificata le scritture contabili debbono essere regolarmente tenute; peraltro, i Giudici di merito hanno precisato che la documentazione prodotta non è stata sufficiente a dimostrare l’insussistenza dei requisiti di fattibilità soprattutto perchè informale. In aggiunta, la cessazione dell’attività a far data dal gennaio 2010 non altera il quadro fattuale e giuridico suesposto, in quanto la fallita non era comunque esonerata dalla tenuta della contabilità di cui al codice civile, potendo pur sempre produrre documentazione che desse prova di quanto da lei affermato; ed è appena il caso di segnalare come le risultanze circa l’attività del triennio 2007-2009, anch’esse prodotte agli atti, non sono indicative circa l’andamento della vita economica dell’ente nel triennio successivo, giacchè è noto come grandissimi cambiamenti, in positivo e in negativo, possano verificarsi nel giro di poco tempo nella “vita” degli operatori economici.

La censura motivazionale è manifestamente infondata giacchè la Corte territoriale precisa che l’irrilevanza della documentazione prodotta da M. è dovuta al suo carattere informale e, con riguardo ai bilanci 2007-2009, alla sua lontananza nel tempo.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è corretta laddove ha ritenuto di non prendere in considerazione la mera circostanza che M. abbia presentato la querela di falso dal momento che la dichiarazione di fallimento non presuppone l’esistenza di un credito giudizialmente accertato con una decisione su cui è sceso il giudicato, ben potendo anche una sentenza non ancora irrevocabile giustificare la dichiarazione di fallimento.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè generico e lesivo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto non è dato comprendere quali sarebbero le istanze istruttorie regolarmente formulate dalla ricorrente e sulle quali la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi. Peraltro, è appena il caso di segnalare che la Corte territoriale (pag. 3) dà atto della produzione di documenti, da parte M., anche in sede di reclamo (copie del c.d. registro IVA). Conclusivamente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sulla reiezione del ricorso”.

Il collegio, letta la memoria di parte ricorrente, osserva:

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la non sussistenza dei requisiti dimensionali deve essere provata dall’imprenditore fallendo. Al riguardo si segnala la recente pronuncia n. 625 del 2016 così massimata: L’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, falli nella formulazione derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l’assoggettamento a linimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Nè osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo nano di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo biennio, rilevanti ai fini in esame.

Tale onere della prova deve essere assolto in primo luogo con il deposito dei bilanci o comunque di documentazione contabile non informale (Cass. 13643 del 2013), conforme a quella richiesta dalla legge per l’impresa in oggetto che sia idonea a dimostrare la situazione economica e patrimoniale aggiornata della società, nonchè quella relativa all’ultimo triennio (Cass. 8769 del 2012). Nella specie, l’essere la società assoggettata a contabilità semplificata non esclude applicabilità dell’art. 2214 c.c., ed il conseguente obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari con le modalità indicate negli articoli successivi. Nella specie è incontestato che vi fosse un inadempimento agli obblighi di legga nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie e che sia stata fornita documentazione “informale” del tutto inidonea, sia sotto il profilo del contenuto che sotto quello temporale a integrare l’obbligo previsto al quarto corna della L. Fall., art. 15. Non può pertanto ritenersi, come afferma la parte ricorrente in memoria che nella specie la prova dei requisiti dimensionali possa ricavarsi aliunde (peraltro sulla base di documentazione inattuale ed informale), essendo l’imprenditore fallendo tenuto ex lege proprio al fine di provare la mancanza dei requisiti dimensionali a depositare i bilanci o le scritture contabili cui sia tenuto ex lege, non essendo posta in dubbia la natura commerciale dell’attività svolta dalla società.

Sull’effetto della proposizione della querela di falso in ordine al titolo giudiziale posto a base del credito dell’istante, la memoria nulla aggiunge rispetto al ricorso con conseguente piena condivisione delle argomentazioni della relazione.

In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 5000 per compensi e Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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