Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14724 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30322/2008 proposto da:

R.M., P.P., KS EDIT SRL, GRENZOR SPA, Z.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANTAMAURA 49,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALACCHI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PRANDSTRALLER Gian Paolo, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA – MESTRE del 16/10/08, depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La KS Edit s.r.l., la Grenzor s.p.a., nonchè Z.R., R.M. e P.P. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in tema di sequestro conservativo richiesto dall’Agenzia sui beni della società e dei soci, la C.T.R. Veneto, pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza della C.T.P. – di parziale accoglimento del reclamo avverso il decreto presidenziale disponente il sequestro – li dichiarava inammissibili.

I quattro motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge) sono inammissibili per inidonea formulazione dei rispettivi quesiti di diritto.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla sola lettura di esso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili i motivi che (come nella specie) si concludano con quesiti assolutamente generici ed astratti, tali da non porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” idonea a definire la controversia (v. tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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