Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14724 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/07/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 10/07/2020), n.14724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

CASA INTERNI s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore-legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Due Macelli n. 47 presso lo studio

dell’Avv. Alberto Improda, e rappresentata e difesa, per procura in

calce al ricorso dall’Avv. Renato Notari.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 232/33/2012 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 2 ottobre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 giugno 2019 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Casa Interni s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la prima decisione (di rigetto del ricorso introduttivo);

in particolare, il Giudice di appello, premesso che nella specie si era in presenza di un accertamento analitico induttivo seppur fondato per la determinazione dei ricavi ad un indice previsto dagli studi di settore, rilevava che per tale tipo di accertamento non era prevista l’obbligatorietà del contraddittorio con il contribuente. Aggiungeva che la contribuente avrebbe ben potuto far valere le proprie ragioni anche successivamente producendo documentazione ma a tale adempimento non aveva assolto neppure nel corso del giudizio.

Avverso la sentenza ricorre su tre motivi la Società cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo la Società deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R. non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze di fatto dedotte dalla contribuente:

gli anni 2003 e 2004 avevano riguardato i due ultimi esercizi dell’impresa, come attestato dal deposito della licenza commerciale avvenuto il 15 settembre 2004 e dal distacco dell’energia elettrica avvenuto il 12 aprile 2004;

l’entità ridotta dello scostamento (18%), del tutto ragionevole per un’impresa in fase preliquidatoria;

l’irrilevanza della presunta irregolarità nella tenuta del libro degli inventari;

2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) laddove la C.T.R. aveva ritenuto che, nel caso in specie, non fosse necessario il previo espletamento del contraddittorio conn il contribuente;

3 Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso prima dello spirare del termine dilatorio previsto dalla norma invocata.

4. Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni prospettate tale ultimo motivo va trattato da primo ed è inammissibile.

La questione, infatti, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e nell’assoluta carenza di specificità del ricorso, deve ritenersi inammissibilmente introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e, peraltro, dallo stesso ricorso si evince che la verifica non ha avuto luogo nei locali dell’impresa;

5. anche la censura veicolata con il primo motivo è inammissibile. Dalla lettura complessiva della sentenza impugnata si evince, al contrario di quanto dedotto, che la C.T.R. ha esaminato gli elementi fattuali offertile, relativi peraltro alla annualità successiva (2004) a quella interessata dall’accertamento impugnato (2003), ma li ha ritenuti inconducenti allo scopo, tanto da evidenziare una carenza di documentazione delle ragioni della contribuente ed a espressamente motivare sulla circostanza che il comportamento antieconomico si era protratto per più annualità.

6 il secondo motivo è, invece, infondato. In materia, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015 hanno statuito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”;

6.1 nella specie, pur vertendosi anche di IVA, la doglianza della contribuente è rimasta generica mancando qualsiasi concreta prospettazione in ordine alle ragioni rilevanti che la contribuente avrebbe potuto far valere nel contraddittorio con l’Amministrazione;

7. ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna della contribuente, soccombente, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.600,00 oltre spese prenotate a debito.

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 47.600,00 oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 10 luglio 2020

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