Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14723 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22557/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.I.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 181/02/13 depositata il

03/07/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto l’appello del contribuente e quindi annullato gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2003/2004/2005;

– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; S.I. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso dedotto si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice dell’appello annullato puramente e semplicemente gli atti impugnati per il mancato rispetto della disposizione di cui sopra che pure non prevede l’invalidità degli atti in parola e sebbene nel presente caso l’accertamento sia pacificamente scaturito da dati spontaneamente forniti in sede di contraddittorio dallo stesso contribuente senza che l’Ufficio abbia quindi svolto alcuna attività istruttoria esterne nè attività di indagine formalizzata in un PVC;

– il motivo è infondato;

– va premesso come la CTR abbia rilevato in fatto, con accertamento non più suscettibile di rivisitazione in questa sede di Legittimità, che in questo caso l’Amministrazione Finanziaria ha redatto non un verbale di ispezione ma un verbale di “accesso e richiesta documenti”;

– orbene, questa Corte (Cass. n. 16546/2018) ha espresso il principio secondo cui dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni decorre il termine di sessanta giorni entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7; tal principio è stato espresso in relazione all’orientamento secondo cui: “il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”(Cass. 15010/2014);

– ed invero, l’impiego da parte del Legislatore dello Statuto dei diritti del contribuente di una locuzione generica come “verbale di chiusura delle operazioni” contenuta nel comma 7 della norma in esame, ha la funzione di comprendere tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto;

– detta considerazione discende dall’impiego nell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, pure a fronte di più tipologie di verbali, di una locuzione meramente descrittiva, che ascrive rilievo, di per sè, alla mera e bastevole circostanza che il verbale concluda la fase istruttoria di accesso, verifica o ispezione nei locali. Una tale scelta è d’altronde coerente con l’evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni soggettive dell’erario possono esaurirsi nell’esercizio imparziale di un potere ad imperatività mitigata, che si arresta all’acquisizione delle informazioni utilizzabili ed al mero controllo dell’osservanza degli obblighi strumentali dei contribuenti; si è, inoltre, precisato che riconoscere l’esercizio del diritto al contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione significa, appunto, determinare le condizioni affinchè l’amministrazione possa valutare il proprio interesse non soltanto alla luce degli elementi raccolti, ma anche in base alle osservazioni su di essi rese dal contribuente;

– si è peraltro in precedenza precisato che le garanzie statutarie operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell’art. 52, comma 6 decreto IVA ovvero dell’art. 33 decreto sull’accertamento; siffatte, garanzie si applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perchè la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, ed è comunque necessario, anche in caso di accesso breve, redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso conf. Cass. 2593/2014 e Cass. 15624/2014), sia perchè, anche in caso di “accesso breve”, come quello qui in concreto operato dall’Ufficio, si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12, peculiarità consistente nella intromissione e permanenza autoritativa dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutati a lui sfavorevoli” (Cass. sent. n. 11471/2017; cfr. anche n. 18110/16; n. 25265/17; n. 1007/17; n. 8246/18);

– da quanto sopra consegue che anche in caso di accesso mirato la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è garantita dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del PVC;

– il suddetto orientamento è in linea con la giurisprudenza unionale in materia di tutela del contraddittorio endoprocedimentale nel caso, come quello di specie, di pretese relative anche a tributi c.d. armonizzati quali VIVA come chiarito, già dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE 12 dicembre 2008, causa C-349/07 Sopropè, e 3 luglio 2014, cause C129 e 130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV) secondo la quale i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizioni di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione e che grava sulle Amministrazioni degli Stati membri l’obbligo di instaurare il previo contraddittorio ogni qualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario;

– infine, ancora recentemente, con pronuncia alla quale si intende qui dare adesione e continuità, questa Corte ha chiarito come in materia di accertamento ai fini dell’IVA, come in questo caso, (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, va operata una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, quali l’IVA senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove però la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione “ex post” sul rispetto del contraddittorio;

– pertanto, il ricorso è rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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