Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14723 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19600/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli Avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M.L., EREDE DI C.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio

dell’Avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

14/01/2014, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore della parte

ricorrente, la quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATIO E DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi ed ha dichiarato il diritto dell’invalida a percepire l’indennità di accompagnamento senza decurtazione nel periodo 1.11.2005 – 31.7.2007 condannando l’Inps a corrisponderle la somma di Euro 8980,08 oltre interessi legali dal 1.3.2006 al soddisfo.

Inoltre ha dichiarato il diritto della C. a percepire l’indennità di accompagnamento per ciechi civili calcolata sulla base dell’indennità per i grandi invalidi di guerra ai sensi della L. n. 682 del 1979, art. 1, della L. n. 165 del 1983, artt. 1 e 2, del D.P.R. n. 834 del 1981, artt. 1 e 6 e della L. n. 656 del 1986, art. 3, nonchè della L. n. 429 del 1991 dal 1.8.2007 con conseguente condanna l’Inps al pagamento della prestazione detratto quanto già percepito oltre interessi legali dal 1.12.2007.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Z.M.L. crede di C.R..

Tanto premesso va rilevato che la sentenza della Corte di appello contiene due distinte statuizionida prima riguarda il diritto dell’invalida, sulla base di una sentenza passata in giudicato (la n. 1092 del 2007 del tribunale di Brindisi) a percepire per il periodo 1.11.2005 – 31.7.2007 l’indennità di accompagnamento riconosciutale senza alcuna decurtazione che ha quantificato in Euro 8890,08 oltre interessi legali. La seconda accerta il diritto a fruire l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili commisurata a quella prevista per i grandi invalidi di guerra.

Con il ricorso per cassazione si chiede alla Corte di stabilire se l’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili debba corrispondere a quello spettante ai ciechi per causa di guerra e se l’adeguamento automatico annuale di detta indennità sia ricompreso negli importi della pensione e dell’assegno spettante ai ciechi di guerra e consista solo nell’applicazione dell’indice di variazione di cui della L. n. 160 del 1975, art. 9 (per il calcolo dell’aumento della perequazione delle pensioni) ma non anche nel diritto all’assegno integrativo corrisposto agli invalidi di guerra che abbiano scelto di non usufruire degli accompagnatori militari optando per la percezione dell’assegno integrativo sostitutivo.

In sostanza l’Istituto non contesta il diritto all’adeguamento ma sottolinea che in tale meccanismo non rientra l’assegno integrativo di cui del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6.

Sottolinea poi che gli importi dovuti sono quelli indicati nella tabella allegata del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 21 e non quelli previsti per il caso della c.d. superinvalidità di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R..

Precisa che, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 656 del 1986., la tabella allegata all’art. 21 citato è stata trasferita della L. n. 656 del 1982, sub art. 3, comma 2, che fissa gli importi comprensivi di adeguamento al costo della vita per gli anni 1985 e 1986 e che con l’entrata in vigore della legge citata l’adeguamento automatico è conglobato al rateo dell’indennità e non è più corrisposto attraverso un separato assegno.

Evidenzia che la tabella E lettera A – bis n. 1 nel testo sostituito dalla L. n. 656 del 1986, ha riferimento alla perdita di entrambi gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani non è riferibile ai ciechi assoluti, dovendosi avere riguardo invece, alla tabella n. 1 della stessa legge che riguarda alterazioni organiche ed irreparabili di entrambi gli occhi che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente. Conclude affermando che a seguito della L. n. 429 del 1991 (dal 1.3.1991) l’indennità per ciechi assoluti è equiparata a quella per ciechi di guerra e non a quella per i grandi invalidi di guerra e non comporta pertanto l’estensione dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione degli accompagnatori militari nè il suo adeguamento.

Orbene le considerazioni svolte nel ricorso, pur condivisibili, non sono idonee ad inficiare il contenuto del primo capo della decisione impugnata che riguarda l’erogazione dell’indennità di accompagnamento in cumulo con la prestazione assistenziale per i ciechi parziali posto che l’intero ricorso si incentra nella complessa ricostruzione del quadro normativo evolutosi nel tempo con riguardo all’indennità per ciechi assoluti ed al suo adeguamento periodico.

Ne segue che per tale aspetto la sentenza è passata in giudicato.

Con riguardo al secondo capo della decisione impugnata adeguamento dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi) appare utile, in via generale, rammentare:

che l’equiparazione della misura base dell’indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all’analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra è stata introdotta dalla L. n. 682 del 1979, art. 1 (…).

che tale equiparazione è stata ribadita dalla L. n. 165 del 1983, (di interpretazione autentica della L. n. 682 del 1979, art. 1) (…), che ciò ha comportato che, laddove la legge non ha determinato in via autonoma la misura dell’ indennità base dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, essa era di importo pari all’analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra.

che, successivamente, la L. n. 656 del 1986, all’art. 3, comma 2, ha dettato le nuove misure mensili dell’ indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, dal 1 gennaio 1985 e dal 1 gennaio 1986.

che le misure di cui alla lett. A – bis, comprensive degli assegni aggiuntivi (adeguamento automatico) maturati a tutto il 31.12.1984 (L. n. 656 del 1986, art. 2, comma 2) si applicano, per entrambi gli anni anche ai ciechi civili assoluti in virtù dell’equiparazione di cui alle precedenti leggi.

che poi è intervenuta la L. n. 508 del 1988, che all’art. 2 stabilisce: “A decorrere dal 1 gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti… è stabilito in legge 588.000 mensili, comprensivo dell’adeguamento automatico per l’anno 1988, previsto della L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1, comma 2”. – che successivamente è intervenuta la L. n. 289 del 1990, che all’art. 4 lett. a), ha apportato, con decorrenza 1 gennaio 1990, un aumento di legge 30.000 (Euro 15,49) mensili alla indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 508 del 1988, per i ciechi civili assoluti.

Che da ultimo la L. n. 429 del 1991, ha previsto nuovamente che “Con decorrenza dall’1 marzo 1991 l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti… è stabilita in misura uguale all’indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 3, comma 2, lett. A, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra…”.

Ciò premesso, nel caso in esame l’adeguamento è stato chiesto nella vigenza della L. n. 429 del 1991 e dunque deve essere commisurato all’indennità spettante “alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra” nella quale non è compreso l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6 e dell’adeguamento automatico previsto (come riguardo ad emolumenti specificamente indicati in favore degli invalidi di guerra) dalla L. n. 656 del 1986, art. 1, comma 2.

Ne segue che l’equiparazione, sia per la misura base che per l’adeguamento automatico, debba essere disposta in conformità alle previsioni di cui della L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 2, che prevede: “Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano alla indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1, come sostituito della L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1, per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra”.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti, deve essere accolto e la sentenza cassata limitatamente al capo della decisione con il quale la Corte ha condannato l’Istituto a riliquidare dal 1.8.2007 l’indennità di accompagnamento per ciechi civili sulla base di quella di assistenza per i grandi invalidi di guerra e non invece con riferimento a quella prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

Per l’effetto la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA