Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14723 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30307/2008 proposto da:

Z.M., Z.F., Z.S., ZU.

M. tutti nella qualità di eredi di Z.D. in

qualità di ex amministratore unico ed ex legale rappresentante della

società Ruralgas Srl fallita, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

FERMANELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato QUINTO MICHELE,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Trani) in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI del 24.4.07, depositata il 15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per i ricorrenti l’avv. Michele Quinto che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F., S., Ma. e Z.M. n.q. di eredi di Z.D. propongono ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica parziale IVA, la C.T.R. Puglia riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

1. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello e insufficiente motivazione in ordine al rigetto delle doglianze concernenti la mancanza di motivazione dell’avviso opposto e la mancanza di prova della pretesa fiscale) risulta carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a norma del quale: è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008), senza che, a tal fine, si possa (come nella specie è accaduto) sostituire l’esposizione sintetica del fatto controverso con un rinvio ai due motivi successivi esposti in subordine.

E’ inoltre da aggiungere che, in ogni caso, il motivo risulta generico, privo di autosufficienza, ed inammissibilmente riferito alla motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Anche il secondo motivo (col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53) presenta diversi profili di inammissibilità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (in particolare, Cass. n. 5351 del 2007 ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

La censura avrebbe quindi dovuto colpire non l’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità bensì l’implicito rigetto (non per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, vertendosi su questione di diritto, ma) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, tale violazione tuttavia è stata solo denunciata nella epigrafe del motivo senza essere sviluppata e senza che, in relazione ad essa, sia stato proposto adeguato quesito di diritto (vertendo questo essenzialmente sulla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.).

E’ appena il caso di aggiungere che l’atto d’appello (sul quale il motivo è fondato) non risulta espressamente e specificamente indicato ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nè prodotto unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Anche in relazione al terzo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7) deve rilevarsi, a tacer d’altro, l’omessa espressa e specifica indicazione degli atti sui quali il motivo è fondato (avviso opposto, p.v.c.) nonchè l’omessa produzione di essi unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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