Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14722 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22484/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
D.M.A., e S.R., già soci della società
O’SFIZZIUSO s.r.l., cancellata da registro delle imprese;
– intimati –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 2197/52/14 depositata il 05/03/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio e dichiarato dovuta la sola sanzione per l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali nella misura del minimo edittale;
– avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; i soci della ridetta società sono rimasti intimati.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– la società O’Sfizziuso s.r.l. è cancellata da registro imprese;
– pertanto, l’Amministrazione Finanziaria ha evocato in questo giudizio di Legittimità i soci della stessa;
– infatti, come questa Corte ha già chiarito, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9094 del 07/04/2017) in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci;
– ferma quindi la legittimazione passiva dei soci, e la regolare instaurazione del rapporto processuale, l’Amministrazione con il solo motivo di ricorso dedotto denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente governato i principi in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, limitandosi a ritenere da un lato legittima la ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente, ma dall’altro valutando non fondata la sua determinazione quantitativa, senza entrare nel merito della rideterminazione della pretesa tributaria e annullando l’atto sic et simpliciter;
– orbene, in applicazione dei principi generali in materia procedimentale e processuale, questa Corte è costante nell’affermare (e pluribus Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13034 del 24/07/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26157 del 21/11/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020) che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, ultimo periodo, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'”an” o di una condanna generica;
– conseguentemente, nell’annullare integralmente l’avviso di accertamento la CTR ha commesso errore di diritto;
– conseguentemente il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021