Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14722 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16950/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli Avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ORIFIAMMA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 27, presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLO POMPILIO,

rappresentata e difesa dagli Avvocati ANGELO MILAZZO, ETTORE

RODRIQUENZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30/01/2014, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore della parte

ricorrente, la quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Salermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva accolto la domanda di O.C. e condannato l’Inps ad erogarle la pensione per ciechi ex L. n. 66 del 1962, illegittimamente revocata dall’Istituto in relazione all’avvenuto superamento dei requisiti reddituali per effetto dell’assunzione dell’invalidità da parte dell’ufficio provinciale IVA. La Corte territoriale in adesione all’orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 15646 del 2012 aveva ritenuto che la particolare disciplina prevista dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, che, derogando alla generale normativa posta dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (secondo cui la pensione d’invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell’invalido, non distogliendolo dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività lavorativa – va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.), sicchè la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all’assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola due motivi cui resiste la O. con controricorso.

L’Inps ha depositato memoria.

Il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c..

Secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, la cui unica voce dissonante è proprio la sentenza richiamati dalla Corte territoriale (n. 15646 del 2012), il diritto dei ciechi civili alla cosiddetta pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dalla L. n. 382 del 1970, art. 5, nella non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (D.L. n. 30 del 1974, art. 6, convertito dalla L. n. 114 del 1974, e poi del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 1980), (Cass. n. 10335 del 2000, Cass. n. 14811 del 2001, Cass. n. 24192 del 2013).

In tale ultima pronuncia è stato evidenziato che la pensione non reversibile (avente natura assistenziale) per i ciechi civili assoluti di cui alla L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 7, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi (avente natura previdenziale: il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi) che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione (aventi quale presupposto non uno stato di invalidità generica bensì di invalidità lavorativa) il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 8752 del 2014 e le. ord. nn. 24003 – 24011 e 24022-24026 del 2014 oltre che Cass. 10.4.15 n. 7289).

Quanto alla sentenza resa a Sezioni Unite n. 3814 del 24 febbraio 2005 essa non costituisce precedente vincolante atteso che è stata resa con riferimento a fattispecie concreta del tutto diversa, afferente all’integrazione al minimo di un trattamento pensionistico disciplinato dalla L. n. 153 dei 1969, art 68 e D.L. n. 463 del 1983, art. 8 (cfr. in termini Cass. n. 24192 del 2013 cit.).

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata con decisione nel merito e rigetto dell’originaria domanda non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese dell’intero processo vanno compensate tra le parti in considerazione dell’esistenza di precedenti difformi di questa stessa Corte di legittimità e della controvertibilità delle questioni trattate.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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