Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14722 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30282/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO
101, presso lo studio dell’avvocato STRANO ANTONINO, rappresentato e
difeso dagli avvocati LAURIA Baldassare, GIUSEPPE FRAGAPANI, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di PALERMO dell’8.5.07, depositata il 26/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di F.V. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica IVA, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che l’accertamento era fondato sui parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, da disapplicare perchè norma regolamentare emessa senza previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, in combinato disposto con la L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181, e segg., e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, la ricorrente rileva che il citato D.P.C.M. era stato erroneamente disapplicato, non essendovi alcuna necessità di acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato) è manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (v. tra le altre Cass. n. 27656 del 2008).
Il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, in combinato disposto con la L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e segg., e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, nonchè dell’art. 2697 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere i giudici d’appello considerato che nell’accertamento mediante parametri è posto a carico del contribuente l’onere di provare le specifiche cause per le quali i valori parametrici assunti non sono idonei a provare la maggiore redditività accertata) è, prima che infondato, inammissibile sia perchè non coglie nel segno, posto che risulta volto a censurare un ratio decidendi non applicata nel caso di specie (essendo la decisione fondata sulla disapplicazione del D.P.C.M. e quindi sul venire meno del presupposto dell’accertamento parametrico) sia, a fortiori, per inidoneità del relativo quesito a consentire in risposta l’affermazione di un principio di diritto utile a definire la controversia.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e il secondo deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010