Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14722 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/06/2017), n. 14722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3382-2016 proposto da:
CARANNA S.A.S. DI I.A. & C., – C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, R.A.,
I.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE
MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,
rappresentati e difesi dall’avvocato PELLEGRINO CAVUOTO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5417/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal asrt. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
rilevato che:
– sulla emendabilità delle opzioni negoziali nelle dichiarazioni fiscali dopo SU 13378/2016 (p. 23) accanto ad un orientamento tradizionalmente restrittivo (Sez. 6-5, 26317/2016, Sez. 5, 2395/2017) se ne sta delineando uno meno rigoroso (Sez. 5, 26550/2016, 24876/2016);
Considerato che:
-la causa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice Quinta civile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, non essendo decidibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, (v. anche Linee Guida per il funzionamento della Sesta sezione civile, p.p. 1.2-1.3).
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione quinta civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017