Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14722 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3382-2016 proposto da:

CARANNA S.A.S. DI I.A. & C., – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, R.A.,

I.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PELLEGRINO CAVUOTO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5417/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal asrt. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

rilevato che:

– sulla emendabilità delle opzioni negoziali nelle dichiarazioni fiscali dopo SU 13378/2016 (p. 23) accanto ad un orientamento tradizionalmente restrittivo (Sez. 6-5, 26317/2016, Sez. 5, 2395/2017) se ne sta delineando uno meno rigoroso (Sez. 5, 26550/2016, 24876/2016);

Considerato che:

-la causa va rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice Quinta civile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, non essendo decidibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, (v. anche Linee Guida per il funzionamento della Sesta sezione civile, p.p. 1.2-1.3).

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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