Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14722 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19363/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.A., nato il 09/09/1998 in Ghana, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Brescia del 28/05/2019, n. 2981, che ha rigettato la domanda di riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale. L’intimato Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione”.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

1.1. La Commissione Territoriale ritenne che non potesse riconoscersi alcuna delle forme di protezione internazionali, in quanto la narrazione del ricorrente risultava manifestamente inattendibile e contraddittoria, quanto alle vicende dell’assalto subito dallo zio e dalla sua famiglia, della successiva fuga e prigionia del richiedente e della successione del padre al trono del villaggio. Il Tribunale, premesso che il ricorso non consentiva di superare la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, ha comunque affermato che non si sarebbe potuta accogliere la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato nè accordare la protezione sussidiaria, provenendo le dedotte persecuzioni da una zia di M.A..

2. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5 comma 6, T.U.I.”, ascrivendosi al Tribunale di non aver preso in considerazione la documentazione prodotta e le dichiarazioni precise e dettagliate rilasciate, sì come di non aver attivato i poteri officiosi istruttori.

II) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controversie e decisive ai fini del giudizio”, per non aver il Tribunale acquisito informazioni aggiornate sul paese di origine del ricorrente e per aver fondato la propria valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese su asserzioni idonee a farne comprendere le ragioni.

III) “Illegittimità del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè violazione degli artt. 77 e 111 Cost., e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15”.

3. Il ricorso di M.A. è inammissibile.

Il ricorso è del tutto carente del requisitot della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali. La prima pagina dell’atto di impugnazione, dopo l’epigrafe con l’indicazione dei nomi delle parti e del provvedimento gravato, contiene direttamente l’illustrazione del tre “motivi”, e così non espone, nemmeno minimamente, i fatti storici che hanno occasionato la controversia, le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda era stata introdotta e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto utili attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (essendo a tal fine irrilevante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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