Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14721 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22417/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

SERCASA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giancarlo

Zoppini, dall’avv. Giuseppe Russo Corvace, dall’avv. Giuseppe

Pizzonin con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv.

Giancarlo Zoppini sopradetto alla via della Scrofa n. 57;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 803/35/14 depositata il 14/02/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza della CTP di Milano, per l’effetto sancendo la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES ed IVA 2005;

– avverso la sentenza della CTR meneghina propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto, in sintesi, illegittimo l’atto impugnato in quanto fondato sulle risultanze di una verifica fiscale la cui durata 411 e protratta oltre il periodo di 30 giorni previsto dalla disposizione surrichiamata per la permanenza dei verificatori presso il contribuente;

– il motivo è fondato;

– sul punto quindi va in ogni caso, con riferimento alla relazione tra vizio della verifica e vizio dell’accertamento, richiamato quanto già deciso da questa Corte, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7584 del 15/04/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2055 del 27/01/2017), secondo la quale in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati;

– pertanto, dalla violazione ridetta, quand’anche sussistesse non possono derivare invalidità nei confronti dell’atto impugnato;

– la CTR evidentemente non si è uniformata alla sopra indicata corretta interpretazione della disposizione statutaria, e quindi la pronuncia resa deve essere cassata;

– alla luce della decisione del primo motivo, il successivo motivo è assorbito in quanto irrilevante ai fini del decidere;

– in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA