Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14721 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14068/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO del 10/4/2013, depositata il

29/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Taranto G.A. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 1.2.2001 al 31.5.2001, stipulato con Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.2001, motivato da “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo che fosse intervenuta la risoluzione per mutuo consenso del rapporto mentre la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, riformava la sentenza ed accertava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

G.A. è rimasto intimato.

Con il primo motivo la società ricorrente si duole del rigetto dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura è infondata atteso che, come già affermato da questa Corte in altre analoghe fattispecie (v. ex plurimis, Cass. sent. n. 6161 del 2010, n. 8292 del 2012; cfr. pure Cass. ord. nn. 24236, 8669 del 2013, nonchè Cass. seni. nn. 7455, 7456 e 7817 del 2014), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. da ultimo Cass. n. 1780/2014, n. 5887 del 2011, 16932 del 2011, nonchè Cass. n. 26935 del 2008, Cass. n. 20390 del 2007, Cass. n. 23554 del 2004) che non può consistere nella mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine (v. tra le tante Cass. 15.11.2010 n. 23057, Cass. 11.12011 n. 5887 e recentemente Cass. n. 20704 del 2015).

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali regole, laddove ha evidenziato che il ritardo con cui il lavoratore ha agito in giudizio per far valere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso non costituiva una inequivoca manifestazione di rinuncia alla sua prosecuzione o comunque di una volontà diretta alla modifica del rapporto. I dati di fatto sui quali la Corte di Appello ha operato la propria ricognizione costituiscono elementi che non possono combinarsi tra loro per inferirne una volontà dismissiva del rapporto, nè palesano un intento e una volontà del lavoratrice di non esperire l’azione nella consapevolezza della posizione soggettiva rinunciata.

Il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 25 c.c.n.l. 11.1.2001, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 421 e 437 c.c., è manifestamente fondato.

Premesso che il contratto a termine in esame, stipulato per il periodo 1.2.2001 al 31.5.2001 è regolato dall’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001, va rammentato che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, contenente una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l’individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge; deve pertanto ritenersi che l’autonomia contrattuale può legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine, per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, in quanto l’esame congiunto delle parti sociali, in ordine alle necessità del mercato, costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti (v. fra le altre Cass. 26.9.2007 n. 20162, Cass. 1.10.2007 n. 20608 e recentemente ord. 6 Lav. n. 24086 del 2015).

Tale orientamento appare meritevole di conferma, essendo la tesi sostenuta dilla Corte territoriale (circa la genericità della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/ 2008 n. 6988). Quanto alla questione del rispetto della procedura di confronto prevista dall’art. 25 del CCNL questa Corte ha affermato in precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 20608/2007) che l’accordo del 18 gennaio 2001 costituisce espletamento della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo.

Nel testo del suddetto accordo si legge che le OO.SS. convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001.

Il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti con conseguente preclusione del ricorso a ulteriori criteri interpretativi dovendo pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, anche la condizione prevista dal citato art. 25 (cfr. in termini recentemente Cass. 7.1.2015 n. 30).

Per tutto quanto sopra considerato, rigettato il primo motivo di ricorso, il secondo motivo di ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e, assorbito il terzo relativo alla misura dell’indennità risarcitoria da liquidare ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che alla luce degli esposti principi e sulla base delle specifiche allegazioni delle parti, procederà ad un nuovo esame della legittimità della clausola limitativa della durata del contratto e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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