Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14721 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30105/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
HERON SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 229/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 31.5.07,
depositata il 25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Heron s.r.l. (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica IVA emesso in seguito all’esito di una verifica disposta con riguardo alla richiesta di rimborso avanzata dalla società nella dichiarazione del 2002), la C.T.R. Sicilia, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’estinzione del giudizio, avendo la contribuente provato che in relazione all’annualità in oggetto era stata presentata istanza di condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9.
Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, la ricorrente rileva che il condono incide esclusivamente sui debiti di imposta del contribuente, ma non sui suoi asseriti crediti.
La censura è manifestamente fondata, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire eventuali future vertenze a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati e non è, pertanto, invocabile per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute, essendo del tutto estranea alla “ratio” di detta disciplina la (pretesa) consolidazione di crediti d’imposta dichiarati dal contribuente ma non sottoposti al vaglio dell’Amministrazione finanziaria – che diventerebbero incontestabili, ancorchè in tutto o in parte insussistenti, per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del trattamento di condono, attesa la natura di quest’ultimo, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti (v. Cass. n. 11571 del 2006).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Sicilia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010