Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14721 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14721 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 11871-2012 proposto da:
POSEGA MIRANDA PSGMND54T45Z118I, LUSA ONDINA
LSUNDN59B57Z118E nella qualità di eredi di Bubnic Ana a sua volta
erede di Brozic Jozef, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato BURAGLIA
CINZIA, che le rappresenta e difende, giusta procura notarile che
viene allegata in atti;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale delle
Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

Data pubblicazione: 11/06/2013

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta procura in
calce al ricorso notificato;

– resistente avverso il provvedimento R.G. 30776/2011 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI.
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di
relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 6.9.2011, Posega
Miranda e Lusa Ondina hanno agito nella qualità di eredi di Bubnic
Ana (deceduta 1’11.6.2009), a sua volta erede di Brozic Josef (deceduto
il 10.10.98), chiedendo la condanna dell’Inps al pagamento della somma
di € 15.495,77 a titolo di accessori maturati sui ratei arretrati, liquidati
tardivamente, della pensione VOS relativi al periodo dal maggio 1981
al settembre 1994, a seguito di domanda proposta il 17.9.2004.
L’Inps, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per
territorio del Tribunale di Roma, indicando come competente il
Tribunale di Gorizia.
Il Tribunale adito con ordinanza dichiarava la propria incompetenza,
rimettendo le parti davanti al Tribunale di Gorizia. Al riguardo rilevava
che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del
2009, art. 46, per i residenti all’estero sussiste la competenza del
tribunale nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima
del trasferimento all’estero, ovvero, quando la prestazione è chiesta
Ric. 2012 n. 11871 sez. ML – ud. 18-04-2013
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ROMA, depositato il 26/04/2012;

dagli eredi, nella cui circoscrizione il de cuius aveva la sua ultima
residenza. Ha osservato poi che, nella specie, emergeva dagli atti che il
“Brozic — che si assume — dante causa delle ricorrenti, era residente a
Gorizia, mentre nessuna prova in contrario è stata fornita da parte
attrice”.

che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto che il de cuius
avesse avuto la sua ultima residenza nell’ambito della circoscrizione di
Gorizia, in quanto egli non aveva mai trasferito la propria residenza nel
territorio italiano, secondo i confini attuali, e la sede Inps di Gorizia
era stata individuata dall’Istituto come competente per la pratica
pensionistica sulla base di una ripartizione amministrativa interna, che
prevede, appunto, la competenza della sede di Gorizia per le pensioni
in regime internazionale relative alla Slovenia.
Il proposto regolamento è fondato.
Dagli atti risulta che il giudizio ha ad oggetto il pagamento di
accessori sui ratei arretrati della prestazione pensionistica di vecchiaia
(VOS) del de cuius Brozic Josef, il quale risiedeva in “Lucia-Obala 122Portoroz”, ossia in Slovenia, domicilio peraltro coincidente con quello
del coniuge Bubnic Ana Brozic, che risulta avere proposto la relativa
domanda amministrativa (17.9.2004)..
Dagli atti non risulta che il predetto Brozic abbia mai avuto residenza
in Italia.
Deve ritenersi, dunque, che il giudice a quo abbia erroneamente
ritenuto che l’emanazione del provvedimento di liquidazione della
pensione da parte della sede di Gorizia dimostri una pregressa
residenza dell’assicurato in tale città. Al riguardo, occorre tenere
presenti le disposizioni interne dell’Inps, richiamate nel ricorso, sulla
ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche
Ric. 2012 n. 11871 sez. ML – ud. 18-04-2013
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Le eredi hanno proposto regolamento di competenza, deducendo

pensionistiche dei residenti all’estero, che prevedono, in particolare, la
competenza della sede di Gorizia per le pensioni in regime
internazionale relative alla Slovenia.
L’art. 444 c.p.c., comma 1, seconda parte, nel testo introdotto dalla L. n.
69 del 2009, art. 46, fa riferimento ad un reale trasferimento all’estero

luogo di ultima residenza in Italia, secondo le vigenti tabelle sulle
circoscrizioni giudiziarie. L’ipotesi di perdita della sovranità italiana su
determinati territori non dà luogo ad un fenomeno analogo, ai fini
dell’applicazione della disposizione in questione, al materiale
trasferimento all’estero di soggetti precedentemente residenti in Italia,
come è evidenziato anche dal fatto che in genere a seguito di quest’altro
tipo di vicenda non è identificabile quale sia il tribunale competente in
relazione al luogo di originaria residenza dell’interessato. Innanzitutto
perché non può farsi applicazione di una normativa sulle circoscrizioni
giudiziarie non più vigente, proprio a seguito della sottrazione del
territorio in questione alla sovranità italiana. In secondo luogo perché,
anche facendo riferimento alla disciplina vigente prima della perdita della
sovranità italiana, solo in un limitato numero di casi può farsi riferimento
ad un tribunale con sede in Italia e operante nell’ambito del relativo
ordinamento.
Deve ritenersi quindi applicabile nella specie la residuale
competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie
indubbiamente sita in Roma), come è stato già affermato da questa
Corte (Cass. 3273/1992), in caso di non operatività del criterio della
residenza dell’attore, in analogia a quanto previsto per le controversie
di lavoro in caso di non operatività dei fori speciali (ex art. 413 c.p.c.,
penultimo comma, il cui riferimento al foro generale delle persone

Ric. 2012 n. 11871 sez. ML – ud. 18-04-2013
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dell’attore e all’identificazione del tribunale competente in relazione al

fisiche non esclude, se del caso, l’applicabilità del foro generale delle
persone giuridiche: cfr. Cass. n. 9321/1996, 4707/1998).
Le spese sono regolate in applicazione del principio generale della
soccombenza.
P.Q.M.

Tribunale di Roma. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per competenze ed
Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore
del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013
Il Presidente

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del

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